28 LUGLIO 1976
SENTENZA N° 202
CORTE COSTITUZIONALE
Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni) e degli artt. 1, 2, 3, 4, 38, 45, 46, 47 e 48 l. 14 aprile 1975 n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 luglio
1975 dal pretore di Ragusa nel procedimento penale a carico di Recca Carmelo ed
altri, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 5 novembre 1975;
2) ordinanza emessa il 16 agosto
1975 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Romani Paolo,
iscritta al n. 541 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 339 del 24 dicembre 1975;
3) ordinanza emessa il 18 novembre
1975 dal giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia nel procedimento
penale a carico di Cattozzi Pier Paolo ed altro, iscritta al n. 616 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del
10 mano 1976;
4) ordinanza emessa il 21 ottobre
1975 dal tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Cazzulo Pietro
ed altro, iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1976;
5) ordinanza emessa il 13 novembre
1975 dal pretore di Castelfranco Veneto nel procedimento penale a carico di
Gasparini Lorenzo, iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976;
6) ordinanza emessa il 25 novembre
1975 dal pretore di Lecco nel procedimento penale a carico di Campione Germano
ed altri, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976;
7) ordinanza emessa il 5 novembre
1975 dal pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Sacchi Giuseppe
iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976;
8) ordinanza emessa il 20 dicembre
1975 dal pretore di Novara nel procedimento penale a carico di Murtas Silvestro
ed altri, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;
9) ordinanza emessa il 12 gennaio
1976 dal pretore di San Miniato nel procedimento penale a carico di Comparini
Mario ed altri, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976;
10) ordinanza emessa il 23
dicembre 1975 dal pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di
Anastasio Sergio (parte civile RAI), iscritta al n. 363 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 5 maggio
1976.
Visti gli atti di costituzione di
Anastasio Sergio e della RAI nonché gli atti d'intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il
Giudice relatore Angelo De Marco; uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per Anastasio
Sergio, gli avvocati Paolo Barile, Emanuele Santoro e Alessandro Pace, per la
RAI, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
RITENUTO IN FATTO
1) Con ordinanza in data 10 luglio
1975, emessa nel corso del procedimento penale a carico di alcuni imputati del
reato di cui agli artt. 1, 183 e 195 del t.u. approvato con d.P.R. 29 marzo 1973
n. 156, come modificato dagli artt. 1 e 45 l. 14 aprile 1975 n. 103, per avere,
quali soci responsabili della S.r.l. “Teleiblea”, registrata come periodico
di stampa, attivato un impianto di diffusione via etere di programmi televisivi
propri senza essere muniti della relativa concessione amministrativa, il pretore
di Ragusa, accogliendo analoga richiesta del patrocinio degli imputati,
dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale delle sopra riportate norme di legge, in riferimento agli artt.
3, 10 e 21 Cost.
In relazione alla natura
dell'impianto che ha dato luogo al procedimento penale nel corso del quale è
stata sollevata, la questione è prospettata limitatamente all'assunto che il
monopolio statale non debba estendersi agli impianti televisivi via etere a
raggio locale, per i quali dovrebbe adottarsi il sistema dell’autorizzazione,
come già si è fatto per le trasmissioni via cavo.
In conformità con tale assunto,
le denunziate violazioni delle norme costituzionali a riferimento, vengono
sostanzialmente motivate come segue:
1) la violazione dell'art. 21
Cost. con le sentenze di questa Corte, in astratto, non è stata mai negata, ma
partendo dalla premessa della limitazione dei canali utilizzabili e tenendo
presenti le trasmissioni su scala nazionale si è rilevato che fatalmente si
sarebbe reso necessario, per le ingenti spese sia d'impianto, sia di gestione,
un monopolio o un oligopolio, attraverso i quali la libertà di espressione del
pensiero sarebbe stata praticamente se non proprio neutralizzata, assai
limitata.
Di qui la preferenza al monopolio
statale che indubbiamente dà maggiore garanzia di obiettività per un
servizio la cui importanza sul piano di preminenza nell’interesse generale non
può essere contestata.
Ma per quanto attiene alle
trasmissioni a raggio locale, contrariamente al parere del Consiglio superiore
delle telecomunicazioni, come risulta da uno studio compiuto dal Centro
Microonde dell'Università di Firenze prodotto dalle parti private e,
soprattutto, dal notorio stato di fatto dei numerosi impianti abusivi
attualmente esistenti, quella limitazione ed il conseguente pericolo di
monopolio o di oligopoli non sussiste.
Di qui la illegittimità della
negata esclusione agli impianti televisivi via etere a raggio locale di quel
regime di autorizzazione già accordato per gli impianti via cavo e per i
ripetitori di trasmissioni straniere che, oltretutto, assicurerebbe una più
libera diffusione, anche capillare, del pensiero;
2) la violazione dell'art. 10
Cost. viene denunziata sotto il profilo del mancato adeguamento della
legislazione nazionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla
quale l'Italia ha aderito e che riconosce ad ognuno la libertà di espressione,
di opinione e di ricevere e comunicare informazioni ed idee senza ingerenza da
parte di autorità pubbliche, facendo soltanto salva la potestà degli Stati di
sottoporre a regime di “autorizzazione” le imprese di radiodiffusione e di
televisione;
3) la violazione dell'art. 3 Cost.
è, infine, denunziata attraverso il raffronto con la televisione via cavo più
costosa e perciò, di fatto, pressoché oligopolica.
Si è costituita la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello
Stato che, con l'atto di costituzione, chiede che la questione venga dichiarata
infondata, deducendo, in sostanza, quanto segue:
a) la questione è già stata
giudicata infondata dalla Corte e non sono stati dedotti argomenti che possano
giustificare una diversa soluzione;
b) non è esatta l'asserita
possibilità tecnica d'installazione di una molteplicità di emittenti
televisive locali, in accordo con le convenzioni internazionali e, comunque,
anche se esatto, sarebbe irrilevante, perché non varrebbe ad escludere la
legittimità del monopolio statale, che trova il suo fondamento giuridico
nell'art. 43 Cost., in quanto ha per oggetto il soddisfacimento di un interesse
pubblico essenziale;
c) non sussiste violazione
dell'art. 3 Cost. non essendovi identità tra televisione via etere e
televisione via cavo;
d) non sussiste neppure la
denunziata violazione dell'art. 10 Cost., in quanto le norme della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo non sono "norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute".
2. Con ordinanza in data 16 agosto
1975 emessa nel corso del procedimento penale a carico del dirigente
responsabile di una stazione radioelettrica funzionante in Livorno con emissioni
circolari e denominata "Radio Libera" senza avere ottenuto la
prescritta concessione e perciò imputato del reato di cui agli artt. 195 d.P.R.
29 marzo 1973 n. 156, così come modificato dall'art. 45 l. 14 aprile 1975 n.
103, nonché dell'art. 403 d.P.R. n. 156 del 1973, il pretore diurno,
accogliendo analoga richiesta del patrocinio dell'imputato, dichiarava
irrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 l. 14 aprile 1975 n. 301, in riferimento
agli artt. 3, 21, 41 e 54 Cost. "nella parte in cui la disciplina
legislativa non prevede la possibilità di chiedere l'autorizzazione e
l'esercizio di impianti di diffusione sonora via etere, su scala locale,
analogamente a quanto disposto per la diffusione sonora via cavo".
Secondo l'ordinanza, per le
radiodiffusioni su scala locale non sussisterebbero i criteri programmatici di
servizio pubblico essenziale" ed il preminente interesse generale che
giustificano il monopolio delle radiodiffusioni su scala nazionale, né quella
limitatezza dei canali radiotelevisivi che hanno giustificato il timore della
costituzione di monopoli od oligopoli privati, di qui la violazione degli art.
21, 41 e 43 Cost.
Comunque non potrebbe contestarsi
la violazione dell'art. 3 Cost., dato che sussistono per la radiodiffusione via
etere su scala locale le stesse ragioni che hanno legittimato l'adozione del
regime di semplice autorizzazione per diffusioni via filo e via cavo.
Nel giudizio così promosso non vi
è stata costituzione di parti.
3. Con sentenza istruttoria in
data 22 settembre 1975 il pretore di Reggio Emilia dichiarava non doversi
procedere, perché il fatto non costituisce reato, contro il direttore ed il
proprietario della emittente denominata "Telereggio" che erano stati
imputati del reato di cui agli artt. 1, 183 e 195 d.P.R. 29 maggio 1973 n. 156,
come modificati dall'art. 45 l. 14 aprile 1975 n. 103, per avere, senza la
prescritta concessione, irradiato nell'area cittadina trasmissioni televisive
via etere, occupando nelle ore pomeridiane la frequenza di Capodistria.
La sentenza veniva motivata con la
considerazione che il monopolio dello Stato è limitato alla sola diffusione
televisiva circolare, mentre le trasmissioni di Telereggio, sfruttando
un'antenna di 43 gradi, presentavano un diagramma di radiazione angolare.
Avverso questa sentenza proponeva
appello il Procuratore della Repubblica sostenendone la erroneità, in quanto la
locuzione "diffusione circolare" usata nel testo legislativo non
significa, come aveva ritenuto il pretore “diffusione” a 360 gradi, ma
enuncia il concetto di "diffusione diretta a più utenti riceventi o a un
numero indeterminato di utenti".
Il giudice istruttore presso il
tribunale di Reggio Emilia, investito della cognizione di tale gravame, con
ordinanza 18 novembre 1975, riconosciutane la fondatezza, prima di pronunciarsi
nel merito, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 38 e 45 l. 14 aprile 1975 n. 103
in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43 Cost.
Sostanzialmente, con tale
ordinanza, attraverso una motivazione molto diffusa: richiamate ed analizzate le
sentenze di questa Corte n. 225 e n. 226 del 1974 e posto in rilievo come con la
prima si è ammessa, previa semplice autorizzazione, la installazione di
ripetitori di trasmissioni estere e con la seconda si è deciso altrettanto per
le emittenti via cavo a carattere locale; posto, altresì, in rilievo come nella
specie si utilizza la frequenza di Capodistria, nelle ore in cui non è usata
dalla stazione jugoslava; fatto presente, col richiamo anche alla conferenza di
Stoccolma riguardante il numero dei canali televisivi assegnato all'Italia nonché
ad una consulenza tecnica depositata dagli imputati; si sostiene la tesi che le
considerazioni, in base alle quali, anche con la sentenza n. 225, si è
affermata la legittimità del monopolio statale sulle trasmissioni a scala
nazionale non sono applicabili alle trasmissioni a scala locale e se ne trae la
conseguenza della violazione degli artt. 2 1, 41 e 43 Cost.
Si aggiunge, poi, che la disparità
di trattamento tra ripetitori di stazioni estere e trasmissioni locali sulle
stesse bande viola palesemente l'art. 3 Cost.
In questo giudizio è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che con l'atto d'intervento chiede che la questione venga
dichiarata infondata, per le stesse deduzioni sopra riportate - riguardanti
l'ordinanza del pretore di Ragusa - tranne quelle relative all’art. 10 Cost.,
la cui violazione con l'ordinanza in esame non è stata denunziata.
4. Il tribunale di Genova, nel
corso di un giudizio di appello contro due imputati del reato di cui all'art.
179 r.d. 27 febbraio 1936 n. 645, modificato dall'art. 1 l. 14 marzo 1952 n. 196
e punibile ai sensi dell'art. 195, commi 1 e ultimo, d.P.R. 29 marzo 1973 n.
156, per avere installato in Torriglia un ripetitore per la ricezione, prima di
allora non possibile, delle trasmissioni televisive del 2° canale nazionale
RAI-TV, con ordinanza in data 21 ottobre 1975, pur mostrandosi edotto della
sentenza di questa Corte n. 225 del 1974, dichiarava non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 195 d.P.R.
n. 156 del 1973, in riferimento agli artt. 41 e 43 Cost.
In ordine alla rilevanza della
proposta questione si rileva:
a) la l. 14 aprile 1975 n. 103 non
può trovare applicazione in quanto nella specie trattasi di giudicare su fatti
verificatisi prima di tale normativa;
b) detta normativa non può
considerarsi legge più favorevole al reo, in quanto, in mancanza di
"autorizzazione" oggi richiesta, il contravventore è soggetto a
sanzione identica a quella già prevista dal citato art. 195 d.P.R. 29 marzo
1973 n. 156;
c) la sanatoria concessa dall'art.
44 l. 15 aprile 1975 n. 103 - relativa ai soli impianti già esistenti alla data
di entrata in vigore, il cui esercizio può essere realizzato per il futuro -
non determina abolitio criminis in ordine ai fatti anteriormente commessi e
concretizzatisi nella installazione e nel precedente esercizio di
“ripetitori” regolarizzati.
Non vi è stata costituzione di
parti.
5. Nel corso del procedimento
penale a carico del responsabile della cooperativa "Telecastelfranco"
imputato del reato di cui all'art. 45 l. 14 aprile 1975 n. 103, per avere
installato ed attivato un impianto radiofonico via etere, il pretore di
Castelfranco Veneto, con ordinanza 13 novembre 1975, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 di detta legge, in riferimento
all'art. 21 Cost. Secondo tale ordinanza il monopolio statale in materia di
trasmissioni radiotelevisive poggerebbe sulla limitatezza dei canali
disponibili.
Partendo da questa premessa, dopo
avere diffusamente illustrato l'assunto secondo il quale quella limitatezza non
sussisterebbe, si trae la conseguenza della illegittimità del monopolio statale
per violazione dell'art. 21 Cost.
Nel giudizio così promosso è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto d'intervento, in base a
deduzioni identiche a quelle relative all'ordinanza del pretore di Ragusa, sopra
riferite, chiede che la questione venga dichiarata infondata.
6. Nel corso di un procedimento
penale a carico di alcuni imputati del reato preveduto dall'art. 45 l. 14 aprile
1975, n. 103, per avere installato ed esercitato in Lecco un'emittente
radiofonica a modulazione, senza avere ottenuto la relativa concessione, il
pretore di Lecco, con ordinanza 25 novembre 1975, ha sollevato d'ufficio
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della detta l. n.
103 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.
Anche se dalla motivazione di tale
ordinanza potrebbe apparire che la dedotta illegittimità costituzionale
dovrebbe estendersi a tutto, in genere, il monopolio statale sulle trasmissioni
radiotelevisive via etere, dalla circostanza che oggetto del giudizio a quo è
un impianto radiofonico su scala locale e che la violazione dell'art. 3 Cost. è
dedotta in riferimento al diverso trattamento usato dal legislatore (in seguito
alla sentenza di questa Corte n. 226 del 1974) per le trasmissioni televisive
via cavo, si può dedurre che, invece, si tende a fare estendere anche alle
trasmissioni radiotelevisive su scala locale il regime dell'autorizzazione.
Comunque, mentre da quanto precede
già risulta sotto quale profilo è dedotta la violazione dell'art. 3, per
quanto attiene all'art. 21 Cost. la violazione è dedotta sotto il profilo della
grave, e non giustificata da motivi d'interesse pubblico, limitazione della
libertà di espressione del pensiero che deriverebbe dal regime di monopolio.
Anche in questo giudizio è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto d'intervento, ha chiesto
che la questione venga dichiarata infondata per gli stessi motivi dedotti in
relazione all'ordinanza del pretore di Ragusa e sopra riportati.
7. Nel procedimento penale a
carico del titolare della stazione radiofonica privata denominata “Radio
Biella”, svolgente esercizio di diffusione circolare di programmi sonori via
etere, senza avere ottenuto la relativa concessione e perciò imputato del reato
di cui agli artt. 1, 183 e 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come modificati
dagli artt. 1, 2 e 45 l. 14 aprile 1975 n. 103, il pretore di Biella, con
ordinanza 5 novembre 1975, ha sollevato questione di legittimità di tali norme,
nella parte in cui si riferiscono anche ad impianti funzionanti entro un
limitato ambito geografico, in riferimento all'art. 21, comma 1, Cost.
Premesso che, anche con la
sentenza di questa Corte n. 225 del 1974, si è riconosciuta la legittimità
costituzionale del monopolio statale in considerazione: a) della limitatezza dei
canali realizzabili; b) della inclusione dei servizi relativi tra le categorie
di imprese cui è applicabile l'articolo 43 della Costituzione; c) della
ricorrenza dei requisiti del preminente interesse generale e della utilità
generale occorrenti per l'applicazione dell'art. 43; d)della concreta
impossibilità di una utilizzazione generale del mezzo; tanto premesso
nell'ordinanza si afferma che tali ragioni non sussistono per gli impianti
utilizzabili soltanto su sede locale - anche con richiamo allo studio compiuto
dal Centro delle Microonde dell'Università di Firenze - e, pertanto, si
conclude sostenendo la tesi che la grave limitazione della libertà di
espressione del pensiero che deriva dal monopolio non è giustificata per gli
impianti a raggio limitato, con la conseguente violazione dell'art. 21, comma 1,
della Costituzione.
Nel giudizio così promosso è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto di intervento chiede che la
questione venga dichiarata infondata, per gli stessi motivi già dedotti negli
altri casi di intervento di cui sopra.
8. Nel procedimento penale a
carico di alcuni imputati del reato di cui agli artt. 1, 2 e 45 l. 14 aprile
1975 n. 103, per avere, senza la prescritta concessione governativa, installato
e messo in servizio una stazione radiofonica privata denominata “Radio
Novara” il pretore di detta città, con ordinanza 20 dicembre 1975,
accogliendo analoga richiesta del patrocinio degli imputati, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, nella parte in cui si riferiscono alle
emittenti agli artt. 3, 20, 21, 41 e 43 Cost..
Con tale ordinanza si sostiene la
tesi - già riportata nel riferire sulle altre ordinanze di cui sopra - secondo
la quale per le trasmissioni via etere a raggio locale non sussistono le
limitazioni di canali che costituiscono il motivo fondamentale della
giustificazione del monopolio statale per le trasmissioni radio-televisive su
scala nazionale e se ne desume la violazione non soltanto degli artt. 21, 41 e
43, ma anche dell'art. 10 Cost., in riferimento alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Si deduce, poi, anche la
violazione dell'art. 3 Cost., in quanto non si è estesa alle trasmissioni via
etere a raggio locale la stessa disciplina adottata per le analoghe trasmissioni
via cavo (autorizzazione e non concessione).
Anche in questo giudizio è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto d'intervento, ha chiesto
che la questione venga dichiarata infondata per le stesse ragioni già sopra
esposte.
9. Nel procedimento penale a
carico di alcuni imputati del reato di cui all'art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n.
156, così modificato dagli artt. 1 e 45 l. 9 aprile 1975 numero 103, per aver,
senza la prescritta concessione governativa, impiantato ed utilizzato per la
diffusione di programmi radio via etere in Castelfranco di Sotto, un'antenna
denominata "Radio Pisa F.M. 103,1", il pretore di San Miniato, con
ordinanza 12 gennaio 1976, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 41 e 43. Cost., delle norme
di cui sopra, nella parte in cui vengono ritenute applicabili agli impianti di
trasmissioni radiotelevisive via etere a raggio locale.
Anche con questa ordinanza,
partendo dall'assunto che per tali trasmissioni non sussistono le limitazioni di
canali e le conseguenze che ne possono derivare - che costituiscono il motivo
fondamentale per cui si è affermata la legittimità costituzionale del
monopolio statale sulle trasmissioni radiotelevisive a raggio nazionale - si
sostiene che la omessa estensione alle trasmissioni radiotelevisive via etere a
raggio locale della stessa disciplina adottata dal legislatore per le analoghe
trasmissioni via cavo, implica la violazione degli artt. 2, 21, 41 e 43 Cost.
Dalla disparità di trattamento
che deriverebbe da questa omessa estensione si trae argomento per denunziare
anche la violazione dell'art. 3 Cost.
Anche in questo giudizio è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto d’intervento, ha chiesto
che la questione venga dichiarata infondata per gli stessi motivi sopra più
volte richiamati.
10. Nel procedimento penale a
carico di Sergio Anastasio, imputato del reato di cui agli artt. 1, 183 e 195
del codice postale approvato con d.P.R. 29 marzo 1973 numero 156, per avere
posto in opera una stazione emittente televisiva via etere denominata “Emanuel
C.S.C. la nuova Radio Televisione Libera di Ancona” il pretore di Ancona, con
ordinanza 23 dicembre 1975, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 45, 46, 47, 48 e tutti gli altri
collegati, della l. 14 aprile 1975 n. 103, in riferimento agli artt. 1, 2, 3,
cpv. 9, 10, 11, 21, 33, 49 e 138 Cost.
Nell'ordinanza si premette in
fatto: che dall'acquisizione agli atti di una consulenza di parte era risultata
la possibilità di coesistenza di numerose stazioni emittenti della stessa
potenza di quella installata dall'imputato; che questa non aveva mai cessato le
trasmissioni; che dal dibattito era rimasto accertato che l'intero impianto era
stato installato con una spesa complessiva di due o tre milioni; che le
trasmissioni della "Emanuel" non disturbavano i programmi della RAI;
che a parere del teste Russo, dirigente il Circolo costruzioni delle poste era
possibile in Ancona la installazione di almeno due o anche più stazioni
emittenti, le quali potessero trasmettere senza reciproche interferenze.
A queste premesse di fatto seguono
alcune diffuse considerazioni attraverso le quali si tende a dimostrare:
che questa Corte dovrebbe
estendere il suo sindacato di legittimità costituzionale oltre che alla normale
conformità delle leggi, anche al modo con cui sono applicate;
che, formalmente, la l. 14 aprile
1975 numero 103 appare evidentemente ispirata alla volontà di dare piena e
completa attuazione alle situazioni contenute nella sentenza di questa Corte n.
225 del 1974, cosicché in linea teorica la sua legittimità costituzionale
sembrerebbe ineccepibile; che, peraltro, nell'applicazione pratica ne sono state
completamente eluse le finalità, cosicché, in concreto, le cose sono rimaste
invariate rispetto al passato;
che in conseguenza è necessario
che la Corte esamini nella sua globalità le questioni che rivelano la
deviazione nella detta applicazione pratica, delle linee fondamentali indicate
dal legislatore costituente;
che a tal fine, è forse,
sovrabbondante la denuncia delle norme costituzionali di cui si deve lamentare
la violazione.
Sulla base delle considerazioni,
così riassunte, viene poi il dispositivo dell'ordinanza con il quale si
denunzia, appunto, la violazione di tutte le norme costituzionali sopra indicate
e, praticamente, si pone in discussione la legittimità costituzionale
dell'intera legge n. 103 del 1975.
E’ intervenuto nel giudizio il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che con l'atto d'intervento ha chiesto che la questione
venga dichiarata irrilevante ed inammissibile.
Si è costituita poi per resistere
la RAI-Radiotelevisione italiana, il cui patrocinio, con la memoria di
costituzione, ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o,
comunque, dichiarata infondata, con riserva di ogni altra deduzione ed
eccezione.
Si è costituito, altresì
l'Anastasio, imputato nel giudizio a quo, il cui patrocinio, con ampia memoria,
chiede che la questione venga dichiarata irrilevante, in quanto, secondo la
giurisprudenza di numerosi pretori, le denunziate norme della legge n. 103 del
1975 non comprendono nella riserva allo Stato della radiodiffusione le emittenti
operanti in un ristretto ambito locale; in ogni caso confermando la
dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze di questa
Corte n. 225 del 1974 e n. 1 del 1976, o dichiarando, all'occorrenza, la
illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge n. 103, nella
parte in cui riservano allo Stato le trasmissioni radio-televisive locali,
riportandosi sostanzialmente, al riguardo, alla motivazione dell'ordinanza di
rinvio.
Con un’ampia memoria riassuntiva
l'Avvocatura dello Stato conferma tutte le deduzioni contenute nei vari atti di
intervento, illustrandole sostanzialmente nei seguenti termini:
a) Chiarisce in primo luogo che la
questione sollevata con l'ordinanza del pretore di Ancona è irrilevante perché
le censure mosse da quel giudice si rivolgono non alla legge, della quale, anzi,
si afferma la validità, ma alla sua asserita disapplicazione, mentre proprio
l'imputazione della quale deve giudicare ne costituisce applicazione;
inammissibilità perché attribuzione della Corte è controllare la legittimità
delle leggi, non già - sul metro della Costituzione o, peggio, della legge
ordinaria - il comportamento tenuto da organi parlamentari o amministrativi o
perfino da persone private in sede di applicazione della legge;
b) in secondo luogo, rilevate che
tutte le questioni - sollevate con le varie ordinanze di cui sopra - che vengono
oggi all'esame della Corte, anche se con la denunzia della violazione di norme
costituzionali in parte diverse - compresa quella del pretore di Ancona - hanno
per oggetto l'assunto che anche per le trasmissioni radiotelevisive via etere su
scala locale deve adottarsi il regime dell'autorizzazione, come in seguito alla
sentenza di questa Corte n. 226 del 1974, si è fatto per le trasmissioni via
cavo, si deduce che questo assunto è infondato.
Al riguardo, anche attraverso il
richiamo ad accertamenti tecnici, si pone in evidenza la profonda diversità fra
trasmissioni via cavo e trasmissioni via etere, si sostiene che per quest'ultima
sussiste tuttora quella limitatezza di canali che costituì l'elemento
essenziale, riaffermato anche con la sentenza n. 225 del 1974, che giustifica e
rende necessario il monopolio statale.
Infine anche il patrocinio della
RAI-TV ha depositato una diffusa ed elaborata memoria che, mentre nella
intestazione e nelle conclusioni sembrerebbe diretta a confutare soltanto la
fondatezza della questione sollevata con l'ordinanza del pretore di Ancona,
sostanzialmente involge - espressamente elencandone - tutte le questioni
prospettate con le altre ordinanze, sopra richiamate.
Poiché soltanto per il giudizio
promosso con l'ordinanza del pretore di Ancona vi è stata tempestiva
costituzione in giudizio e tale ordinanza presenta peculiari caratteristiche per
le quali non sono ad essa pertinenti le deduzioni che riguardano le altre,
ovviamente tale memoria può essere presa in considerazione limitatamente alla
parte strettamente attinente a detta ordinanza del pretore di Ancona, ossia
limitatamente al punto indicato nell'indice con il n. 7.
Su questo punto il patrocinio
della RAI-TV sostiene la inammissibilità e subordinatamente la infondatezza
della questione, sostanzialmente con le stesse considerazioni sopra riportate
dell'Avvocatura generale dello Stato.
Nell'udienza
odierna il patrono della parte privata Anastasio, con un'ampia discussione ha
sostenuto che si debba estendere al suo difeso la decisione che sarà adottata
in ordine alle altre ordinanze, le cui questioni sono state trattate
contemporaneamente.
Alla sua volta l'Avvocatura
generale dello Stato ha insistito nelle richieste sopra riportate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I dieci giudizi, promossi con
le ordinanze di cui in epigrafe, avendo per oggetto, sostanzialmente, questioni
identiche o strettamente connesse, vanno riuniti per essere decisi con unica
sentenza.
2. In ordine logico deve essere
esaminata per prima la questione sollevata con l'ordinanza 23 dicembre 1975 del
pretore di Ancona, dato che, per effetto delle eccezioni sollevate
dall'Avvocatura generale dello Stato e anche dal patrocinio della parte privata
- imputato nel giudizio a quo - si presentano problemi pregiudiziali di
ammissibilità, anche sotto il profilo del difetto di rilevanza.
Come si è detto in narrativa,
infatti, con l'ordinanza in esame, vengono denunziati, in riferimento agli artt.
1, 2, 9, 10, 11, 21, 33, 49 138 e "ai principi generali della
Costituzione", agli artt. 1, 2, 3, 4, 45, 46, 47 e 48 l. n. 103 del 1975 e
comunque l'intera legge - che pur si afferma non presentare vizi di
costituzionalità "sul piano teorico" - in base all'asserzione che
nell'applicazione pratica si rileva la deviazione dalle linee fondamentali
indicate dal legislatore costituente.
Senonché, nella pur diffusa
motivazione, a parte considerazioni astratte, che non trovano riscontro in
concrete indicazioni che possano far individuare come e perché siano stati
violati gli articoli della Costituzione richiamati - come si riconosce nella
stessa ordinanza di rinvio - "forse in numero sovrabbondante rispetto alla
effettiva necessità” invano si ricerca la formulazione di un concreto motivo
di censura.
L'unico rilievo specifico,
attraverso il quale si potrebbe giungere ad identificare la violazione di talune
norme costituzionali a riferimento è quello relativo alle tecniche
d'attribuzione dei posti negli organi deliberanti ed alle nomine di funzionari
di grado elevato e dei dirigenti, ma è chiaro che tutto ciò non ha alcuna
rilevanza ai fini dell'oggetto del giudizio a quo.
Ne consegue che sia per
contraddittorietà e carenze di motivazione, sia per difetto di rilevanza la
questione deve dichiararsi inammissibile.
3. Sempre in ordine logico deve
essere, poi, esaminata la questione sollevata con l'ordinanza 21 ottobre 1975
dal giudice istruttore presso il tribunale di Genova.
Questa ordinanza ha per oggetto il
procedimento penale per una contravvenzione, punibile ai sensi dell'art. 195
t.u. approvato con il d.P.R. n. 156 del 1973, reato bensì permanente ma la cui
permanenza deve ritenersi cessata, per effetto della sentenza del pretore di
Genova, sezione staccata di Torriglia, in data 5 aprile 1974, sentenza appellata
dal pubblico ministero, senza peraltro contestazione della continuazione.
Il giudice istruttore presso il
tribunale di Genova era, pertanto, investito della cognizione, in grado di
appello, di un reato consumato in data anteriore al 15 aprile 1974.
Conseguentemente, essendo nel
frattempo intervenuta la sentenza di questa Corte n. 225 del 1974, con la quale
l'impugnato art. 195 t.u. del 1971 n. 156 è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata come
già è stato deciso, in casi identici, con la sentenza di questa Corte n. 1 del
1976.
4. Le altre otto ordinanze (due
delle quali e precisamente quella del pretore di Ragusa e quella del giudice
istruttore presso il tribunale di Reggio Emilia si riferiscono ad impianti per
trasmissioni televisive via etere) senza contestare la legittimità
costituzionale del monopolio statale per le trasmissioni radiofoniche e
televisive su scala nazionale - e richiamandosi, anzi, alle motivazioni delle
sentenze di questa Corte che l'hanno affermato - contestano la legittimità
della estensione del regime di monopolio agli impianti ed all'esercizio di
stazioni radiofoniche e televisive via etere su scala locale, per i quali
chiedono l'assoggettamento a regime di autorizzazione in analogia con quanto è
stato dichiarato con la sentenza di questa Corte n. 226 del 1974 ed attuato con
la l. n. 103 del 1975 nella parte relativa alle trasmissioni televisive via
cavo.
Comune a tutte queste otto
ordinanze è la tesi che il motivo fondamentale che ha indotto questa Corte a
riconoscere la legittimità del monopolio statale è la limitatezza dei canali
utilizzabili (sentenze n. 59 del 1960 e n. 225 del 1974) e che questo motivo se
può ritenersi tuttora valido, allo stato attuale, per le trasmissioni su scala
nazionale, non lo è per quelle su scala locale.
Di qui la conseguenza che la
persistente estensione del monopolio statale a queste ultime trasmissioni
sarebbe costituzionalmente illegittima, in riferimento: a) secondo il pretore di
Novara, agli artt. 3, 10, 21, 41 e 43 Cost.; b) secondo il pretore di S.
Miniato, agli artt. 2, 3, 21, 41 e 43; c) secondo il pretore di Livorno, agli
artt. 3, 21, 41 e 43; d) secondo il pretore di Ragusa, agli artt. 3, 10 e 21; e)
secondo il giudice istruttore presso il tribunale di Reggio Emilia, agli artt.
21, 41, e 43; f) secondo il pretore di Lecco, agli articoli 3 e 21; g) ed h)
secondo i pretori di Biella e Castelfranco Veneto, all’art. 21. A sostegno
della tesi della possibilità di trasmissioni su scala locale senza intralci né
per quelle delle reti nazionali, né per quelle di altre su scala locale, le
varie ordinanze di rimessione si richiamano o a consulenze tecniche esibite
dalle parti private o allo stato di fatto ormai esistente, secondo il quale
attualmente sarebbero funzionanti in Italia ben 400 impianti del genere.
Tanto l'Avvocatura generale dello
Stato, quanto il patrocinio della RAI-TV contestano, anzitutto, sulla base di
elaborati accertamenti tecnici, la disponibilità, se non illimitata, tuttavia
sufficientemente ampia, di canali utilizzabili per impianti su scala locale,
asserita nelle ordinanze di rimessione.
Sostengono, poi, che, come ha
riconosciuto la sentenza di questa Corte n. 225 del 1974, quello
radio-televisivo costituisce un servizio pubblico essenziale, di preminente
interesse generale che, per questa sua natura, non può formare, neppure in
parte, oggetto di attività privata.
Il patrocinio della RAI-TV,
inoltre, ammette sostanzialmente l'esistenza dello stato di fatto asserito nelle
ordinanze, ma deduce che è reso possibile soltanto transitoriamente, in quanto
è in corso di completamento lo studio da parte degli organi tecnici statali,
per la realizzazione, su scala nazionale, di due nuove reti televisive,
realizzazione che assorbirebbe gran parte delle disponibilità di canali
attualmente esistenti.
L'Avvocatura generale dello Stato,
infine, prospetta, senza peraltro insistervi, una eccezione di difetto di
rilevanza, comune a tutte le ordinanze in esame, che dovrebbe trovar fondamento
nella considerazione che, agli effetti penali, sia in regime di concessione, sia
in regime di autorizzazione, la sanzione, in caso di inosservanza delle norme
che le disciplinano, è identica.
Chiariti, come precede, i termini
delle tesi contrapposte, valgono, in ordine ad esse, le considerazioni che
seguono.
5. La eccezione di difetto di
rilevanza prospettata, nei termini sopra esposti dall’Avvocatura generale
dello Stato, è priva di giuridico fondamento.
L'eventuale dichiarazione di
fondatezza delle questioni sollevate cui le ordinanze in esame, infatti, non
implicherebbe l'automatica applicazione agli impianti del regime di
autorizzazione, ma renderebbe necessario l'intervento del legislatore per
stabilirne i modi e le condizioni di attuazione, presuppone un vero e proprio
diritto perfetto del richiedente, sarebbero inapplicabili sanzioni penali
prevedute per ipotesi diverse, anche se analoghe.
6. Nel passare, quindi, all'esame
del merito delle proposte questioni, è necessario tener presente che, come si
è posto in rilievo in narrativa, la legittimità costituzionale del monopolio
statale per quanto attiene alle trasmissioni radiofoniche e televisive su scala
nazionale non è contestata dalle ordinanze di rimessione, le quali anzi - in
conformità con le statuizioni della sentenza di questa Corte n. 225 del 1974
recepite dal legislatore nell'articolo 1 l. n. 103 del 1975 - ne riconoscono il
carattere di servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale.
La tesi fondamentale - comune a
tutte le ordinanze e sopra ricordata - sulla quale poggiano le denunziate
violazioni di norme costituzionali, consiste nell'affermazione che il
presupposto del riconoscimento della legittimità di tale monopolio è la
limitatezza dei canali disponibili e che tale presupposto non sussiste per
quanto attiene alle trasmissioni su scala locale.
Ai fini del decidere è, quindi,
necessario accertare se e sino a qual punto siano esatti i termini giuridici e
di fatto sui quali poggia la tesi come sopra riassunta.
A tale riguardo è da rilevare che
dalle sentenze n. 59 del 1960 e n. 225 del 1974 risulta in modo del tutto
evidente che questa Corte al riconoscimento della legittimità del monopolio
statale è pervenuto sul presupposto della limitatezza dei canali utilizzabili.
Ma, nel contempo, emerge la
considerazione dell'attività d'impresa di cui si tratta, come servizio pubblico
essenziale e di preminente interesse generale.
Stante ciò, ove si constati -
come è ragionevole fare sulla base delle diffuse cognizioni tecniche e delle
pratiche realizzazioni in atto esistenti - la ingiustificatezza, allo stato
attuale, delle tesi secondo cui sussisterebbe una concreta limitatezza in ordine
alle frequenze utilizzabili per le trasmissioni radiofoniche e televisive, deve
riconoscersi su scala locale che il relativo presupposto non possa ulteriormente
essere invocato.
Il che, però, non richiede né
tanto meno comporta che debba escludersi la legittimità costituzionale delle
norme che riservano allo Stato le trasmissioni radiofoniche e televisive su
scala nazionale. Giacché - e ciò giova ribadirlo in modo espresso - la
radiodiffusione sonora e televisiva su scala nazionale rappresenta un servizio
pubblico essenziale e di preminente interesse generale.
7. Ne consegue che la normativa de
qua, oggetto di denuncia, si appalesa costituzionalmente illegittima, in
riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.
Sotto il profilo della violazione
dell'art. 3, in quanto che, se non sussiste la illimitatezza di frequenze,
propria delle trasmissioni via cavo, esiste, tuttavia, per le trasmissioni su
scala locale via etere una disponibilità sufficiente a consentire la libertà
di iniziativa privata senza pericolo di monopoli od oligopoli privati, dato
anche il costo non rilevante degli impianti, cosicché il non consentirla - al
contrario di quanto si è fatto per le trasmissioni via cavo - implica
violazione del principio di eguaglianza, sancito dalla norma a riferimento.
Sotto il profilo della violazione
dell'art. 21 Cost., giacché, esclusa la possibilità di monopoli od oligopoli
per le trasmissioni su scala locale, viene meno l'unico motivo che per queste
ultime trasmissioni possa giustificare quella grave compressione del
fondamentale principio di libertà, sancito dalla norma a riferimento, che anche
un monopolio di Stato necessariamente comporta.
8. Il riconoscimento del diritto
di iniziativa privata, nei limiti risultanti da quanto precede, data la
connessione con il servizio pubblico essenziale e di preminente interesse
generale, costituito, tra l'altro dalla diffusione via etere su scala nazionale
di programmi radiofonici e televisivi ed affidato al monopolio statale, postula
la necessità dell'intervento del legislatore nazionale perché stabilisca
l'organo dell'amministrazione centrale dello Stato competente a provvedere
all'assegnazione delle frequenze ed all'effettuazione dei conseguenti controlli,
e fissi le condizioni che consentano l'autorizzazione all'esercizio di tale
diritto in modo che questo si armonizzi e non contrasti con il preminente
interesse generale di cui sopra e si svolga sempre nel rigoroso rispetto dei
doveri ed obblighi anche internazionali, conformi a Costituzione.
In particolare si dovranno
stabilire:
a) i requisiti personali del
titolare dell'autorizzazione e dei suoi collaboratori, che diano affidamento di
corretta e responsabile gestione delle trasmissioni;
b) le caratteristiche tecniche
degli impianti e la relativa zona di servizio, nonché la specificazione delle
frequenze e dei canali utilizzabili.
c) l'esatta indicazione
dell'ambito di esercizio, il cui carattere “locale” deve essere ancorato a
ragionevoli parametri d'ordine geografico, civico, socio-economico, che
consentano di circoscrivere una limitata ed omogenea zona di utenza, senza,
peraltro, eccessive restrizioni, tali da vanificare l'esercizio medesimo;
d) eventuale fissazione di turni
ed adozione di ogni altro accorgimento tecnico, al fine di non turbare il
normale svolgimento del servizio come sopra riservato allo Stato ai sensi degli
artt. 1 e 2 della citata l. n. 103 del 1975 e di ogni altro servizio parimenti
riservato allo Stato; ed al fine di rendere possibile il concorrente esercizio
di attività da parte degli altri soggetti autorizzati;
e) limiti temporali per le
trasmissioni pubblicitarie, in connessione con gli analoghi limiti imposti al
servizio pubblico affidato al monopolio statale;
A ogni altra condizione necessaria
perché l'esercizio del diritto previa autorizzazione, si svolga effettivamente
nell'ambito locale e non dia luogo a forme di concentrazione o situazioni di
monopolio o oligopolio.
Ove concorrano le condizioni, da
stabilire nei modi sopra indicati, il rilascio dell'autorizzazione è vincolato
e non meramente discrezionale con tutte le conseguenze giuridiche che tale
natura dell'atto comporta nel nostro ordinamento.
9. Va, infine, rilevato che
nell'art. 14, comma 1, lett. d) l. n. 103 del 1975 è posta a carico della
società concessionaria 1a realizzazione graduale di altri impianti radiofonici
e televisivi, ad esaurimento delle disponibilità consentite dalle frequenze
assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di
radiodiffusione"; e va considerato che dalla presente declaratoria di
illegittimità costituzionale consegue, a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n.
87, la stessa declaratoria per il detto art. 14 per la parte in cui è previsto
l'esaurimento delle disponibilità.
P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara l'illegittimità
costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 l. 14 aprile 1975 n. 103 (nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono
consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione,
l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva
via etere di portata non eccedente l'ambito locale;
b) dichiara inammissibile la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 46, 47 e 48
della citata l. 14 aprile 1975 n. 103, sollevata, in riferimento agli artt. 1,
2, 3 cpv., 9, 10, 11, 21, 33, 49 e 138 Cost., dal pretore di Ancona con
l'ordinanza indicata in epigrafe;
c) dichiara manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale degli ant. 195, commi 1 e
ultimo d.P.R. 29 maggio 1973 n. 156 (approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 43 Cost., dal
tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe;
d) dichiara, a norma dell'art. 27
l. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità dell'art. 14 della citata l. 14 aprile
1975 n. 103 nella parte in cui prevede la possibilità che mediante le
realizzazioni di impianti da parte della società concessionaria siano esaurite
le disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi
internazionali per i servizi di radiodiffusione.