N. 3846/05 REG. DEC.
N. 10395 REG.
RIC
ANNO 2004
|
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10395/2004 proposto dal CENTRO EUROPA 7 S.R.L. rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Pace, dall’Avv. Giuseppe Oneglia e dall’Avv. Ottavio Grandinetti con domicilio eletto in Roma piazza delle Muse n. 8 presso Associazione Professionale Studio Legale Pace;
contro
il MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI e l’AUTORITA' PER LE
GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in
Roma, via dei Portoghesi n. 12;
la DIREZIONE GENERALE AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, non costituito;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio -
Roma Sezione II n.9315/2004;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19
aprile 2005 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro;
Uditi gli Avv.ti
Pace, Grandinetti e l’Avv. dello Stato Polizzi;
Ritenuto e considerato in
fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. La società ricorrente ha partecipato alla gara, indetta in
attuazione della l. n. 249 del 1997, ai fini del rilascio delle concessioni per
la radiodiffusione televisiva, su frequenze terrestri in ambito nazionale, ed,
essendosi classificata con l’emittente “Europa 7” al settimo posto
della
relativa graduatoria, ha ottenuto il rilascio di una delle suddette
concessioni (D.M. 28 luglio 1999), nella quale, pur prevedendosi che in forza
del suddetto provvedimento l’istante aveva titolo ad installare ed esercitare
una rete d’impianti di radiodiffusione televisiva, si rinviava, per
l’assegnazione delle specifiche frequenze, all’adozione, successiva, del
relativo piano.
2. Non avendo le competenti amministrazioni proceduto
all’assunzione di alcun provvedimento di assegnazione delle frequenze, la
società ricorrente, sul presupposto che in forza del rilascio della citata
concessione aveva conseguito il diritto soggettivo all’attribuzione delle
frequenze necessarie per svolgere l’attività di radiodiffusione televisiva, ha
proposto il ricorso di primo grado con cui ha chiesto:
a) il riconoscimento
del proprio diritto ad ottenere l’attribuzione delle frequenze de quibus e la
conseguente condanna, ai sensi degli artt. 33 e 35 del d.lgs. n. 80 del 1998,
così come modificato dall’art. 7 della l. n. 205 del 2000, a provvedere
all’assegnazione delle stesse;
b) la condanna delle amministrazioni
convenute, ciascuna per la parte di sua responsabilità, ai danni subiti, come
quantificati in sede di memoria conclusionale, in relazione alla mancata
tempestiva copertura di almeno l’ottanta per cento del territorio nazionale e di
tutti i capoluoghi di provincia.
3. Si sono costituiti il Ministero delle
Telecomunicazioni e l’Agenzia per le Garanzie nelle comunicazioni, i quali, dopo
aver illustrato l’evoluzione della normativa disciplinante la materia oggetto
della presunta controversia, hanno contestato con dovizia di argomentazioni la
fondatezza
delle prospettazioni del ricorso, chiedendone il rigetto.
4. Il
Tar ha ritenuto, con la sentenza impugnata, che il punto centrale della
controversia fosse la natura della situazione soggettiva maturata a favore di
Centro Europa in forza del menzionato atto concessorio.
Al riguardo – ha
notato il Tar – l’interessata ha affermato, richiamando alcuni articoli (2 e 5)
del regolamento dell’AGCOM in materia di rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva, che il relativo oggetto “consisteva
indiscutibilmente nell’attribuzione delle radiofrequenze, utilizzando le quali i
richiedenti possono operare mediante impianti di trasmissione”.
5. Il Tar ha
sottolineato che, se l’oggetto della concessione de qua, consiste
nell’attribuzione di determinate frequenze, allora la mancata assegnazione delle
stesse costituisce un vizio del provvedimento ampliativo, che non può non
comportarne l’illegittimità per violazione delle citate
disposizioni
regolamentari, tesi peraltro sostenuta dalla società istante in precedenti
ricorsi, per cui, conseguentemente, sarebbe contraddittorio collegare la nascita
di un diritto soggettivo ad ottenere le frequenze ad un provvedimento che
risulterebbe in palese contrasto con la disciplina in materia.
6. Il Collegio
giudicante in primo grado ha ritenuto di accedere ad una diversa ricostruzione
della vicenda, tenendo conto che la concreta individuazione delle frequenze (le
quali, giova ripeterlo, costituiscono elemento essenziale di una concessione per
la radiodiffusione televisiva,
tanto che in loro assenza il provvedimento
risulta incapace di produrre i propri effetti tipici) è stata posticipata e
subordinata alla successiva adozione dei necessari provvedimenti delle
amministrazioni competenti.
7. In sostanza, in ordine alla natura dei
provvedimenti d’assegnazione delle suddette frequenze, il Tribunale, concordando
con la difesa erariale ed i rilievi da essa svolti in sede di discussione orale
in primo grado, ha osservato che tali provvedimenti hanno natura autoritativa,
in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
102/1990, secondo cui l’oggetto della concessione per la radiodiffusione
televisiva consiste nell’attribuzione del potere d’installare ed esercitare una
rete d’impianti che impegnano determinate porzioni di etere (frequenze
radioelettriche) il cui governo tecnico spetta allo Stato, per il tramite delle
amministrazioni a ciò competenti.
8. Deve essere sottolineato che i ripetuti
provvedimenti – continua il Tar – in relazione alla natura tecnica delle
relative valutazioni e degli interessi pubblici e privati coinvolti, non possono
non essere caratterizzati da ampia discrezionalità.
9. In tale contesto,
quindi, la situazione soggettiva derivante in capo alla società ricorrente dal
rilascio della concessione, non ha – secondo il Tar – la natura di diritto
soggettivo alla assegnazione di determinate frequenze, bensì è un interesse
qualificato a che le amministrazioni adottino, anche debitamente diffidate sulla
base della procedura di silenzio-rifiuto, alla luce della normativa vigente
all’atto della assunzione della relativa determinazione, gli atti necessari al
fine di consentire che la concessione a suo tempo rilasciata possa produrre i
suoi effetti tipici.
10. Una simile interpretazione non deve essere intesa –
secondo il Tar – nel senso che le amministrazioni resistenti siano in ogni caso
vincolate, in questa successiva fase, ad adottare provvedimenti positivi
d’assegnazione delle frequenze, atteso che circostanze fattuali e normative,
successive al rilascio della concessione, da evidenziare con chiarezza nelle
suddette determinazioni, ben potrebbero precludere una simile
eventualità.
11. Pertanto il Tar conclude nel senso che la pretesa avanzata
in ricorso al riconoscimento di un diritto all’assegnazione delle frequenze e la
domanda di condanna, ex artt. 33 e 35 del d. lgs. n. 80/1998, così modificato
dall’art. 7 l. n. 205/2000, a provvedere all’assegnazione delle stesse, sia
inammissibile.
12. Il Collegio di primo grado poi, in relazione alla seconda
delle domande avanzate dalla società ricorrente, tesa ad ottenere la condanna
delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti per la mancata
tempestiva assegnazione delle frequenze in adempimento di quanto disposto dalla
concessione rilasciata nel 1999 osserva che la pretesa in questione si fonda sul
presupposto, non condiviso alla luce delle argomentazioni spiegate in punto
d’inammissibilità della prima domanda, che l’istante avesse acquisito, in forza
del provvedimento ampliativo rilasciatole nel 1999, un diritto soggettivo al
conseguimento delle necessarie frequenze, per cui il comportamento assunto dalle
amministrazioni a riguardo si sarebbe, conseguentemente, configurato come una
sorta d’inadempimento agli obblighi nascenti dalla concessione.
13. Poiché la
situazione soggettiva dell’interessata viene dal Tar, per quanto illustrato,
ritenuta posizione d’interesse legittimo pretensivo a che le competenti
amministrazioni integrino il contenuto del provvedimento, fermo il potere delle
stesse di adottare eventualmente determinazioni negative sulla base di
circostanze fattuali e di diritto sopravvenute, la domanda della società
ricorrente è stata rigettata.
14. Avverso la sentenza di primo grado propone
appello Centro Europa 7 s.r.l. ricordando che, a seguito della gara indetta dal
Ministero delle Comunicazioni in attuazione della legge 31 luglio 1997 n. 249
(c.d. legge Maccanico), ai fini del rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione
su frequenze terrestri in ambito nazionale, essendosi
classificata al settimo posto della relativa graduatoria, aveva ottenuto il
rilascio di una delle suddette concessioni.
15. Più precisamente la società
puntualizzava che il 28 luglio 1999 il Ministro delle Comunicazioni aveva
sottoscritto la citata concessione; che il 22 settembre 1999 la concessione di
Europa 7 era stata registrata presso la Corte dei Conti; che il successivo 28
ottobre 1999 il titolo concessorio (di cui al d.m. 28 luglio 1999) era stato
materialmente rilasciato alla ricorrente.
16. L’art. 1 della menzionata
concessione dispone che: “Alla società Centro Europa 7 a r.l. con sede in
Roma, con denominazione Europa 7, sono concessi l’installazione e l’esercizio di
una rete d’impianti di radiodiffusione televisiva a copertura nazionale tra
quelle individuate nelle deliberazioni dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni concernenti “Piano nazionale d’assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva” citate nelle premesse. La rete d’impianti di
radiodiffusione è costituita da impianti ubicati nei siti individuati dal Piano
nazionale d’assegnazione delle frequenze, utilizzante un raggruppamento di tre
canali di cui uno del gruppo A, uno del gruppo B ed uno del gruppo C, tra i 17
canali generici allocati in ciascun sito, con i quali la concessionaria deve
assicurare la copertura di almeno l’ottanta per cento del territorio nazionale e
di tutti i capoluoghi di provincia …” (art. 1 co. 1).
17. “L’adeguamento
degli impianti alle prescrizioni del piano d’assegnazione dovrà avvenire,
secondo il programma d’adeguamento stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni d’intesa con il Ministero delle comunicazioni, entro il termine di
24 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento. Il
suddetto termine potrà essere prorogato di dodici mesi ove sussistano
impedimenti di carattere oggettivo che dovranno essere valutati dal Ministero
delle comunicazioni, d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni” (co.2).
18. Preso atto che la concessione non conteneva
l’assegnazione di specifiche frequenze (bensì la generica indicazione di un
gruppo di canali) la ricorrente diffidava stragiudizialmente il Ministero ad
integrare il titolo concessorio.
19. La Direzione Generale Concessioni ed
autorizzazioni del Ministero riscontrava la diffida della ricorrente osservando
– per quel che qui interessa – quanto segue: “questo Ministero ha rilasciato la
concessione a codesta Società, così come alle altre società destinatarie di
provvedimento concessorio, secondo le prescrizioni tecniche sopra riportate, ed
ha stabilito che l’adeguamento degli impianti al piano dovrà avvenire secondo un
programma concertato con l’Autorità, entro il termine di 24 mesi dalla notifica
della concessione.
20. Per quanto riguarda la seconda delle contestazioni
mosse, riguardante la motivazione per la quale codesta Società, pur avendo
ricevuta la concessione, non è stata posta in condizione di dare inizio
all’attività, si osserva che l’articolo 16, comma 2 del regolamento per il
rilascio delle
concessioni di cui alla delibera dell’Autorità n. 78/98,
stabilisce che coloro che ottengono la concessione, nelle more della completa
attuazione del piano, possano proseguire nell’esercizio dell’attività
radiotelevisiva con gli impianti censiti ai sensi dell’art. 32 della legge n.
223/1990 legittimamente ed effettivamente eserciti alla data di presentazione
della domanda.
21. Si tratta di una facoltà che il regolamento attribuisce ai
richiedenti che, al momento della presentazione della domanda, erano già
titolari di una concessione per la radiodiffusione televisiva o comunque
effettuavano tale attività sulla base di un legittimo titolo.
22. La
circostanza che codesta Società non possa ancora dare inizio all’attività per la
quale ha ottenuto la concessione dipende, pertanto, dal fatto che non si è
ancora pervenuti alla fase d’attuazione del piano e che codesta Società, non
esercendo all’atto della domanda una rete di diffusione televisiva, non può
usufruire della facoltà di cui all’art. 16, comma 2 del regolamento n. 78/98.
Sarà comunque cura di questo Ministero attivarsi affinché nel più breve tempo
possibile si possa pervenire, di concerto con l’Autorità, alla definizione del
programma d’adeguamento al piano che, una volta attuato, consentirà a tutte le
concessionarie di esercire la propria rete secondo le prescrizioni tecniche
derivanti dal piano nazionale d’assegnazione delle frequenze televisive”.
23.
A questo punto Europa 7 impugnava immediatamente innanzi al Tar Lazio la nota
del Ministero. Tale ricorso è stato discusso innanzi alla stessa Sezione del
menzionato Tar (stesso Presidente, stesso relatore e stesso terzo componente del
Collegio) lo stesso giorno (14 luglio 2004) in cui è
stato discusso il
ricorso n. 12589/03 respinto con la sentenza impugnata con l’appello in
esame.
24. Ebbene con la sentenza n. 9325/04 in pari data rispetto alla
sentenza qui impugnata, il Tar ha accolto il citato ricorso di Europa 7, sulla
base della seguente motivazione: “Al riguardo il Collegio osserva che, giusta
quanto disposto dal provvedimento concessorio, l’amministrazione era tenuta ad
adottare i provvedimenti necessari al fine di consentire al suddetto
provvedimento di
produrre i propri effetti tipici ovvero, a negare
l’assegnazione delle frequenze, procedendo, pertanto, ad una sostanziale revoca
della concessione la quale, in assenza delle frequenze, risultava essere
totalmente inefficace, sulla base di una specifica e dettagliata illustrazione
dei presupposti di fatto e di diritto che rendevano impossibile tale
operazione.
La contestata determinazione, invece, dopo avere richiamato il
disposto della concessione a suo tempo rilasciata e le ragioni che hanno
precluso l’individuazione in tale sede delle frequenze da assegnare fa un rinvio
ad un generico impegno del Ministero di attivarsi al fine di procedere, di
concerto con l’AGCOM, alla definizione del programma di adeguamento, e,
pertanto, per tale aspetto, risulta in palese contrasto con l’obbligo assunto
delle competenti amministrazioni nel provvedimento concessorio, tenuto conto,
altresì, che non è stata indicata alcuna ragione in base alla quale non era
stato possibile procedere, successivamente al rilascio di quest’ultimo, alla
definizione del programma di adeguamento.
In tale contesto, quindi, deve
essere sottolineato che con l’adeguata determinazione l’amministrazione non ha
poi in alcun modo ottemperato all’obbligo, facente capo alla stessa, di
pronunciarsi sulla diffida notificata nel 1999 e, conseguentemente, la doglianza
in trattazione è suscettibile di favorevole esame con accoglimento del proposto
gravame e con assorbimento delle altre doglianze dedotte”.
25. In definitiva
lo stesso Tar del Lazio ha riconosciuto – rileva la società appellante – che
anche prima del decorso dei 24 mesi di cui all’art. 1 comma 2 della concessione
rilasciata ad Europa 7 sul Ministero incombesse l’obbligo d’assegnare le
frequenze, in quanto obbligo assunto dalle competenti amministrazioni nel
provvedimento concessorio e che tale obbligo non sia stato adempiuto.
26.
Nella sentenza qui impugnata il Tar afferma che la situazione giuridica
soggettiva derivante dal rilascio della concessione “non ha natura di diritto
soggettivo all’assegnazione di determinate frequenze, bensì è d’interesse
qualificato a che le competenti amministrazioni adottino, anche debitamente
diffidate sulla base della procedura del silenzio-rifiuto, alla luce
della
normativa vigente all’atto dell’assunzione della relativa determinazione, gli
atti necessari al fine di consentire alla concessione a suo tempo rilasciata di
produrre i suoi effetti tipici”.
27. Per l’avvenuto decorso di 24 mesi
previsti dalla concessione, e degli ulteriori 12 mesi, senza il rilascio delle
frequenze oggetto della concessione Europa 7 ha convenuto in giudizio le
Amministrazioni appellate, proponendo le domande risarcitorie già
richiamate.
28. Europa 7 assume (e documenta mediante produzione di atti) di
avere subito ingenti danni a causa del ritardato adempimento della concessione
rilasciatale ed assume di essere destinata a subirne altri qualora
l’inadempimento divenisse definitivo.
29. Le amministrazioni resistenti –
secondo Europa 7 – si sarebbero limitate a ricostruire lo sviluppo della
legislazione radiotelevisiva in materia, soffermandosi, in particolare, sugli
interventi normativi successivi al rilascio della concessione per cui è
causa.
30. Europa 7 da una parte ha sostenuto l’inconferenza della normativa
successiva al rilascio della concessione, dall’altra ne ha dedotto
l’illegittimità costituzionale e comunitaria.
31. Il Tar del Lazio da una
parte ha ritenuto l’inammissibilità della domanda diretta alla condanna della
p.a. all’assegnazione delle frequenze, per il fatto che la società, nonostante
il rilascio della concessione, sarebbe titolare solo di un interesse legittimo
pretensivo, mentre l’amministrazione avrebbe un potere autoritativo, connotato
da ampia discrezionalità, di assegnazione delle frequenze; dall’altra ha
ritenuto infondata la domanda di risarcimento danni per equivalente, poiché
dalla concessione, per come rilasciata, non sarebbe derivato un diritto
soggettivo al conseguimento delle necessarie frequenze.
32. L’appello è
articolato sui seguenti motivi in diritto:
32.1.) Perdurante giurisdizione
del giudice amministrativo anche dopo la sentenza Corte Cost. n. 204 del
2004.
32.1.1. Ritiene la società appellante che, sulla controversia, non
abbia alcuna incidenza, in punto di giurisdizione, l’intervento manipolativo con
cui la Corte Costituzionale è di recente intervenuta sulla formulazione
dell’art. 33, comma 1 d. lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7 lett. a)
della l. n. 205/2000.
32.1.2. Infatti, anche a seguito della sentenza n. 204
del 2004 sarebbero devoluti al giudice amministrativo le controversie in materie
di servizi pubblici e relative alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla
l. 14 novembre 1995 n. 481”.
3.2.1.3. La controversia in esame – secondo la
società appellante – sarebbe una lite sulla natura e sugli effetti di un atto
concessorio, devoluta, secondo la giurisprudenza amministrativa e della Corte
regolatrice, sin dalla vigenza dell’art. 5 l. n. 1034/71, alla giurisdizione
esclusiva della p.a.
32.2. Erronea qualificazione della situazione giuridica
soggettiva vantata da Europa 7.
3.2.2.1. L’appellante sostiene che, per
principio pacifico della dottrina e della giurisprudenza, nella fase antecedente
la stipula di una concessione (di beni o di servizi) la situazione giuridica
soggettiva vantata dal privato è effettivamente di interesse legittimo
pretensivo; mentre lo stesso privato, dopo la concessione, vanta invece un
diritto soggettivo perfetto a seguito dell’adozione o stipula dell’atto
(concessione) che disciplina i diritti delle parti pubbliche e private (ex
multis, da ultimo, Cons. Stato V, 15 marzo 2004 n. 1280), di talché è ben
possibile che la parte non inadempiente richieda al giudice amministrativo la
condanna della parte
inadempiente all’adempimento delle obbligazioni dedotte
in concessione, anche in forza della giurisdizione esclusiva che in materia
compete al giudice amministrativo.
32.2.2. Dopo il rilascio della
concessione, avvenuto in data 28 luglio 1999, la situazione giuridica soggettiva
di Europa 7 ha acquisito indiscutibilmente la consistenza del diritto
soggettivo; con tale atto infatti sono stati disciplinati gli obblighi ed i
diritti delle parti.
32.2.3. Secondo l’appellante l’attività discrezionale
della p.a. si esplicherebbe, in campo radiotelevisivo, a monte del rilascio
della concessione (con i provvedimenti di pianificazione, nel momento in cui si
decide la procedura d’aggiudicazione delle concessioni, nel momento in cui
si
decidono i criteri di rilascio delle concessioni) mentre “a valle” di queste
scelte discrezionali (dopo il rilascio delle concessioni) sarebbe da escludere
qualsiasi possibilità per la p.a. di non onorare gli impegni assunti con il
concessionario.
32.2.4. D’altro canto, ragionando diversamente, la
discrezionalità invocata dalla p.a. si trasformerebbe in arbitrio, quanto meno
sotto due distinti profili – nota l’appellante – del sistema di tutela: infatti
sul versante della tutela dei pubblici interessi l’Amministrazione dopo aver
scelto (discrezionalmente) come soddisfare alcuni pubblici interessi potrebbe
decidere ad libitum di non soddisfarli più; mentre, all’opposto, sul versante
della tutela dei privati affidatari del bene o del servizio, poiché il legittimo
affidamento riposto dal privato in ordine all’adempimento della p.a. agli
obblighi assunti in sede di concessione non può essere impunemente deluso se non
a pena di mettere in crisi lo stesso istituto della concessione.
32.2.5. Il
Ministero ha rilasciato la concessione dopo aver richiamato il Regolamento per
il rilascio delle concessioni di cui alla delibera AGCOM n. 78/98/CONS. ed il
relativo disciplinare (d.m. 8 marzo 1999) e vista la graduatoria degli aspiranti
concessionari stilata da apposita Commissione; nonché considerato che
Europa 7 è stata collocata in posizione utile per il rilascio della concessione
richiesta e che la stessa era in possesso dei requisiti richiesti dal
regolamento citato.
32.2.6. Dopo queste valutazioni discrezionali alla p.a.
non ne residuavano altre se non a pena di trasformare la discrezionalità in
arbitrio, secondo l’appellante.
32.2.7.L’assegnazione delle frequenze, tra i
17 canali allocati in ciascun sito, previsti nel piano d’assegnazione già
approvato, non sarebbe – secondo l’appellante – attività discrezionale ma
attività vincolata, in quanto riconducibile nell’ambito della disciplina dei
diritti e degli obblighi nascenti dalla concessione.
32.2.8 Anche il
Ministero delle comunicazioni – secondo la ricorrente – sarebbe stato di ciò
consapevole, quando, nella nota 22 dicembre 1999 inviata ad Europa 7, si era
impegnato “ad attivarsi affinché nel più breve (tempo) possibile” si potesse
pervenire “di concerto con l’Autorità, alla definizione del programma di
adeguamento al piano d’assegnazione delle frequenze”.
32.2.9 In sostanza la
stessa p.a. non avrebbe mai messo in dubbio l’obbligatorietà dell’assegnazione
né la certezza, nell’an, dell’obbligo assunto, trincerandosi piuttosto dietro
quel termine (entro il termine di 24 mesi dalla notifica della concessione)
contenuto nell’art. 1, co. 2, della concessione: un termine, che, peraltro, non
rendeva incerto, neppure nel quando, l’obbligo assunto, atteso che l’adempimento
non avrebbe potuto comunque tardare oltre il termine pattuito (dies interpellat
pro homine).
32.2.10 Il Tar ha quindi opposto ad Europa 7 una discrezionalità
che non era stata opposta neppure dalle amministrazioni, quando ha ritenuto che
la “concreta individuazione delle frequenze … è stata posticipata e subordinata
alla successiva adozione dei necessari provvedimenti da parte della p.a.; con
ciò consentendo la posposizione dell’obbligo nascente della concessione,
nel mentre, con la sentenza coeva sul silenzio-rifiuto (sent. n. 9325/2004)
aveva ritenuto il generico impegno assunto nella nota ministeriale del 22
dicembre 1999 in “palese contrasto” con “l’obbligo assunto dalle competenti
amministrazioni nel provvedimento concessorio”.
32.2.11 Secondo il Tar poi –
nota l’appellante – la mancata indicazione delle frequenze nell’atto concessorio
costituirebbe “un vizio del provvedimento ampliativo che non potrebbe non
comportarne l’illegittimità per violazione delle disposizioni regolamentari
(tesi peraltro sostenuta dall’attuale istante in precedenti ricorsi) per cui,
conseguentemente, risulterebbe contraddittorio collegare la nascita di un
diritto soggettivo ad un provvedimento che risulterebbe in palese contrasto con
la disciplina in materia.
32.2.12 L’appellante sostiene che la concessione
non sia illegittima ab origine, avendo solo posticipato l’obbligo di
assegnazione delle frequenze, prevedendolo in concessione, con piena
vincolatività.
32.2.13 Al più la concessione avrebbe reso l’obbligo non
eseguibile per 24 mesi, avendo fissato il termine ultimo per l’adempimento entro
24 mesi dalla notifica della concessione.
33. Con terzo motivo si sostiene la
fondatezza della domanda di Europa 7.
33.1 L’amministrazione – secondo
l’appellante – non potrebbe invocare la clausola contenuta nell’art. 1 co. 2
della concessione secondo la quale “l’adeguamento degli impianti alle
prescrizioni del piano d’assegnazione dovrà avvenire, secondo il programma
stabilito dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni d’intesa con il
Ministero delle comunicazioni, entro il termine di 24 mesi decorrenti dalla data
di comunicazione del presente provvedimento. Il suddetto termine potrà essere
prorogato di dodici mesi ove sussistano impedimenti di carattere
oggettivo
che dovranno essere valutati dal Ministero delle comunicazioni,
d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.
33.2 Il termine
di 24 mesi per l’adeguamento degli impianti alle prescrizioni del Piano
d’assegnazione (previsto nel cit. co.2) costituisce – secondo l’appellante
– un termine posto nell’interesse del concessionario e non dell’Amministrazione,
con la conseguenza che la disposizione andrebbe letta nel senso che
“l’adeguamento degli impianti alle prescrizioni del piano d’assegnazione, da
parte del concessionario, deve avvenire …”. L’ulteriore proroga del termine per
dodici mesi sarebbe poi condizionata alla sola positiva valutazione del
ricorrere d’impedimenti oggettivi, valutazione da svolgersi da parte del
“Ministero delle comunicazioni, d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni”.
33.3 In ogni caso il diritto sarebbe sorto entro 24 mesi e,
quindi, a partire dal 28 luglio 2001, oppure dal 22 settembre 2001 o a tutto
concedere dal 28 ottobre 2001 (a seconda che si voglia fissare, quale dies a quo
la data del rilascio, quella di registrazione, quella di materiale consegna del
titolo).
33.4 La proroga ulteriore di dodici mesi (eventuale e collegata ad
impedimenti del concessionario) non è mai stata chiesta, né tantomeno
concessa.
33.5 In ogni caso, anche a voler considerare ulteriori 12 mesi, al
più tardi il 28 ottobre 2002 sarebbe decorso anche questo ultimo
termine.
33.6 L’appello quantifica poi i danni sia in termini di danno
emergente che di lucro cessante.
33.7 Il danno emergente viene quantificato
in 100.000.000,00 di euro, il lucro cessante viene chiesto in via equitativa
sulla base di una perizia di Unipol.
33.8 Naturalmente, rileva l’appellante,
i dati peritali vanno utilizzati in modo diverso a seconda che il Consiglio di
Stato ritenga di condannare le amministrazioni all’adempimento (ossia
all’assegnazione di una rete o, comunque, di frequenze, per diffondere sull’80
per cento del territorio nazionale ed in tutti i capoluoghi di provincia), fermo
restando il risarcimento dei danni subiti e subendi fino all’effettivo
adempimento ovvero ritenga di poter condannare le Amministrazioni al solo
risarcimento per equivalente.
33.9 Nel primo caso (condanna all’adempimento)
il risarcimento dovuto ad Europa 7, nell’atto di appello, è calcolato per gli
anni nei quali la società ricorrente non ha potuto operare e si basa sugli utili
attesi per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 pari ad euro
882.600.000,00.
33.10 Nel secondo caso il risarcimento non potrebbe che avere
ad oggetto l’intera azienda, ritenuta di valore medio (sulla base di veri
criteri: fatturato; EBITDA; EBIT; utile netto) superiore ai 3 miliardi di euro
richiesti con il ricorso.
33.11 In via gradata Europa 7 rileva che, anche
qualificando la posizione giuridica quale interesse legittimo pretensivo,
comunque le domande risarcitorie, per reintegrazione specifica e/o per
equivalente, non avrebbero potuto essere respinte sulla mera constatazione della
natura della
situazione giuridica soggettiva dopo la sentenza Cass. n. 500/99
e la l. n. 205/2000.
33.12 Il privato chiedeva in via giudiziaria il bene
della vita negatogli ed il giudice amministrativo avrebbe dovuto esaminare sia
la domanda di reintegrazione in forma specifica sia i danni da risarcimento per
equivalente relativi alla tardiva assegnazione della rete.
33.13 Ma, anche
aderendo all’indirizzo giurisprudenziale più restrittivo in materia di condanna
al risarcimento in forma specifica, che non ammette un ordine
all’amministrazione d’adottare il provvedimento che avrebbe dovuto emettere,
l’appellante ritiene che il giudice avrebbe dovuto esaminare la domanda di
condanna all’assegnazione di canali comunque idonei a farle raggiungere la
copertura di almeno l’80% del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di
provincia, come domanda di una “prestazione” analoga ma non identica a quella
negata dalla p.a.
33.14 Conclusivamente, mai i giudici avrebbero potuto
omettere di pronunciarsi quantomeno sulla domanda di risarcimento per
equivalente.
33.15 Avendo accolto il ricorso per silenzio-rifiuto il Tar
avrebbe dovuto qualificare in termini di difetto di diligenza e di buona fede il
comportamento tenuto dalla p.a., nella gestione dei rapporti con Europa 7, al
fine di farne discendere la responsabilità della p.a. per violazione d’interesse
legittimo pretensivo.
34. Ciò premesso, a partire dal punto 6 dell’atto
d’appello (pag. 20 del ricorso) Europa 7 affronta gli argomenti difensivi
proposti dalle Amministrazioni resistenti.
34.1 In particolare l’argomento
relativo al d.l. n. 5 del 2001 conv. in l. n. 66/2001 (di seguito legge n.
66/2001) relativo alle trasmissioni digitali via etere terrestre.
34.2
Secondo le Amministrazioni tale disciplina, successivamente intervenuta, avrebbe
inciso sulla possibilità di dare adempimento alla concessione, poiché tale
normativa avrebbe consentito la prosecuzione dell’attività trasmissiva delle
c.d. “reti eccedenti” sulle frequenze analogiche, e, conseguentemente, avrebbe
impedito l’assegnazione di frequenze ad Europa 7.
34.3 Senonché – a giudizio
dell’appellante – le Amministrazioni resistenti non possono invocare per la
prima volta in sede giudiziaria la cit. l. n. 66/2001 né il successivo d.l. 24
dicembre 2003 n. 352 conv. in l. 24 febbraio 2004 n. 43 (c.d. “decreto salva
reti”), né l’ancor più recente l. 3 maggio 2004 n. 112 (c.d. “Legge
Gasparri”).
34.4 Si cita il paragrafo 5 del considerato in diritto della
sentenza della Corte Cost. n. 466 del 2002 per dedurne che l’assetto delle
trasmissioni televisive, in ambito nazionale, su frequenze terrestri, in tecnica
analogica, non sarebbe stato toccato dalla citata l. n. 66/2001.
34.5
Quest’ultima legge, infatti, secondo il giudice delle leggi, “contiene
disposizioni riguardanti la televisione privata in ambito locale (art. 1 comma
1); la radiodiffusione sonora in tecnica digitale ed anche analogica (artt. 1,
commi 2, 2 bis, 2 ter, e 2 quater); la riduzione d’inquinamenti da emissioni di
radiodiffusione sonora e televisiva (art. 2 comma 1); le antenne
per la
telefonia mobile (art. 2, comma 1-bis); la sperimentazione e le agevolazioni per
l’avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri
(art. 2 bis, commi 1 e 2); l’indicazione dell’anno 2006 entro il quale “le
trasmissioni televisive di programmi e dei servizi
multimediali su frequenze
e terrestri devono essere irradiati esclusivamente in tecnica digitale (art. 2
bis comma 5); e altri punti d’interesse scientifico e di propulsione di nuove
tecnologie.
34.6 In sostanza la l. n. 66/2001, per la Consulta, non “tocca”
le trasmissioni televisive nazionali, via etere terrestre in tecnica analogica:
cioè quelle per il cui esercizio è stata rilasciata concessione ad Europa
7.
34.7 Ad opinare diversamente dalla Consulta, secondo l’appellante, si
evidenzierebbe l’incostituzionalità degli artt. 1 e 2 bis della l. n.
66/2001:
a) perché il citato art. 1 impedirebbe alle Amministrazioni
competenti – in contrasto con gli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost. – d’esercitare le
funzioni di governo tecnico dell’etere loro affidate là dove esso consentisse
alle reti televisive (anche ove non abbiano ottenuto la concessione) di
proseguire nell’esercizio delle loro trasmissioni sino all’attuazione del nuovo
piano digitale;
b) perché i citati artt. 1 e 2 bis – in contrasto con gli
artt. 3, 21, 41, 97, 136 e 137 Cost. – perpetuerebbero, sino al 2007, uno stato
di fatto già accertato come incostituzionale, senza prevedere alcuna efficace
misura a tutela del pluralismo informativo oltre che della libertà d’iniziativa
economica delle altre emittenti;
c) perché gli stessi artt. 1 e 2 bis
consentirebbero, in contrasto con gli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost. di discriminare
un operatore televisivo in possesso di concessione (Europa7) rispetto ad altri
operatori (persino quelli privi di concessione), compromettendo il pluralismo
informativo e le regole della concorrenza, ledendo il principio d’affidamento
dei destinatari delle concessioni rilasciate nel luglio del 1999, nonché
incidendo sull’attività amministrativa di rilascio ed adempimento delle
concessioni.
34.8 Quanto si afferma relativamente alla l. n. 66 del 2001
(irrilevanza ed, in subordine, illegittimità costituzionale della normativa)
viene ripetuto dall’appellante rispetto al d.l. c.d. “salva reti” ed alla Legge
Gasparri, nei cui confronti si pongono anche problemi di
illegittimità
comunitaria.
35. Quanto al decreto legge n. 352/2003 che,
all’art. 1 co. 3 ha esplicitamente e deliberatamente prorogato il termine per la
cessazione delle trasmissioni (via etere terrestre) delle reti eccedenti,
fissato dalla Corte Costituzionale al 31 dicembre 2003 e ritenuto dalla stessa
un termine finale assolutamente certo definitivo e non eludibile (Corte Cost. n.
466 del 2002), per di più prorogandolo fino alla data di adozione di
provvedimenti dell’AGCOM relativi:
1) all’esame della “complessiva offerta
dei programmi televisivi digitali terrestri” allo scopo d’accertare
contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato:
a)
la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non deve
comunque essere inferiore al 50 per cento;
b) la presenza sul mercato
nazionale di decoder a prezzi accessibili;
c) l’effettiva offerta al pubblico
su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi da reti
analogiche;
2) all’invio di una relazione al Governo ed alle competenti
Commissioni Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
nella quale dà conto dell’accertamento effettuato;
3) all’eventuale adozione,
nel caso in cui non si siano verificate le condizioni predette, di provvedimenti
necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni dominanti o
comunque lesive del pluralismo (provvedimenti di cui all’art. 2 co. 7 della l.
n. 249/1997).
35.1 La giustificazione della violazione del giudicato
costituzionale di cui alla sentenza Corte Cost. n. 466/2002 è agganciabile
all’inciso del paragrafo 11 della citata sentenza n. 466 secondo il quale
“E’appena il caso di precisare che la presente decisione, concernente le
trasmissioni radiotelevisive in ambito nazionale su frequenze terrestri
analogiche, non pregiudica il diverso futuro assetto che potrebbe derivare dallo
sviluppo della tecnica di trasmissione digitale terrestre, con conseguente
aumento delle risorse tecniche disponibili”.
35.2 I punti qualificanti della
decisione della Corte Costituzionale secondo l’appellante sono:
1)
l’intollerabilità della protrazione del regime transitorio analogico oltre il 31
dicembre 2003, termine ricavato dalla valutazione di congruità tecnica dei tempi
di passaggio al regime definitivo da AGCOM con la delibera n. 346 del 2001, con
riferimento alle operazioni di trasferimento delle reti analogiche eccedenti,
tanto in chiaro che in forma codificata;
2) la necessità della conseguente
cessazione di tale regime e della possibilità per le c.d. emittenti eccedenti
(non titolari di concessione) di proseguire nelle trasmissioni, entro il 31
dicembre 2003 con modalità che avrebbero dovuto essere determinate nello stesso
termine;
3) la salvezza di un diverso futuro assetto che potrebbe derivare
dallo sviluppo della tecnica di trasmissione digitale terrestre, con conseguente
aumento delle risorse tecniche disponibili; su tali premesse, fissate dal
giudicato costituzionale, gli effetti che il decreto d’urgenza avrebbe potuto
produrre – secondo l’appellante – avrebbero dovuto essere almeno due:
a) che
alla data del 31 dicembre 2003 venissero “liberate” le frequenze analogiche
terrestri illegittimamente occupate dalle reti eccedenti Retequattro e Prima
TV;
b) che le relative frequenze in analogico terrestre, una volta tornate
nella disponibilità del Ministero delle Comunicazioni, venissero riassegnate,
con procedura obiettiva, trasparente, proporzionale e non discriminatoria (come
previsto dalle direttive CE) ai titolari di concessione del tutto privi di radio
frequenze.
35.3 Solo con queste premesse il passaggio graduale al digitale
terrestre ancorché in simulcast (e cioè mediante l’utilizzo, da parte delle
emittenti di frequenze anche con tecnica analogica) non avrebbe dato luogo a
rilievi con quanto sottolineato da Corte Cost. n. 466/2002.
35.4 Ma il c.d.
“salva reti” (d.l. n. 352/2003 conv. in l. n. 43/2004) non ha posto fine al
regime “transitorio” analogico e non ha sostituito quel regime con un nuovo
assetto comportante l’aumento delle frequenze disponibili.
35.5 Il c.d.
“salva reti” (e – secondo la tesi dell’appellante – anche la legge Gasparri) ha
piuttosto sovrapposto due regimi transitori: quello analogico (già in atto da
tempo, dalla legge c.d. Maccanico, e che, secondo la nota sentenza della Corte
Costituzionale n. 466/2002 avrebbe dovuto cessare entro il 31 dicembre 2002) ed
il regime di transizione al digitale terrestre (c.d. switch-over).
35.6 La
Commissione Europea ha sottolineato che, mentre lo switchoff delle trasmissioni
analogiche (con conseguente definitivo passaggio di tutte le trasmissioni in
tecnica esclusivamente digitale) consentirebbe di liberare diverse centinaia di
MHZ sulla banda di frequenze VHF e UHF, MHZ che potrebbero essere riallocati per
vari usi, al contrario, la transizione al digitale (switch-over) può
effettivamente aggravare la scarsità delle frequenze disponibili dovuta alla
trasmissione analogica e digitale in parallelo (simulcast) (COM/2003) 541 del 17
settembre 2003 sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a
quella digitale (dalla switch-over digitale allo switch-off
analogico).
35.7 In sostanza il c.d. “salva reti” si è limitato a chiedere ad
AGCOM di accertare l’avvio della c.d. fase di switch-over al digitale terrestre
ed ha prorogato – ancor prima dell’accertamento – il vecchio regime transitorio
analogico ritenuto incostituzionale da Corte Cost. n. 466/2002.
35.8 Inoltre
il contenuto degli accertamenti imposti dal d.l. “salva reti” ad AGCOM non può
incidere, secondo gli appellanti, sull’inidoneità della proroga a soddisfare le
condizioni poste dalla Consulta.
35.9 In sostanza si richiede ad AGCOM
d’accertare se almeno il 50% della popolazione italiana possa ricevere programmi
trasmessi con la nuova tecnica digitale, ove si doti di appositi ricevitori
digitali (c.d. decoders).
35.10 L’AGCOM deve accertare l’avvenuto avvio della
transizione al digitale terrestre, atteso che lo switch-off delle trasmissioni
analogiche potrebbe aversi solo se tutta la popolazione italiana fossa
effettivamente dotata di ricevitori digitali (Comm. Europea (2003) 541, par.
1.1).
35.10 L’AGCOM ha concluso la sua indagine indicando in 200.000 famiglie
le unità dotate di decoders ed evidenziando che l’avvio promettente della
televisione digitale terrestre necessita ancora azioni positive per tramutarsi
in un “reale cambiamento del grado di concorrenzialità del mercato televisivo ed
in un effettivo ampliamento del pluralismo culturale, politico ed
informativo”.
35.11 In un provvedimento di repressione di alcune pubblicità
ingannevoli della televisione digitale terrestre l’AGCOM ha ribadito che il
servizio televisivo ad oggi offerto in tecnica digitale terrestre è da
considerarsi meramente “sperimentale” sia quanto a copertura
territoriale,
sia quanto a servizi interattivi offerti (Provv. AGCOM 13678
del 14/10/2004).
35.12 Il d.l. salva reti quindi avrebbe violato il giudicato
costituzionale e gli artt. 3, 21, 41 Cost. sui quali la Corte ha fondato la
sent. n. 466/2002; esso – secondo l’appellante – contrasta anche con il diritto
comunitario, al pari della legge c.d. Gasparri, di cui pure si predica
l’illegittimità costituzionale.
36. La legge Gasparri (l. n. 112/2004)
introduce un sistema basato sui seguenti punti:
a) una generalizzata
autorizzazione ex lege (il c.d. “generale assentimento”) di cui all’art. 23 co.
1 e 5 l. n. 112/2004 che consente a tutte le emittenti, anche quelle che non
hanno ottenuto la concessione nel 1999 (come le “reti eccedenti”) di proseguire
nelle trasmissioni;
b) la possibilità, per i gruppi televisivi che
trasmettano programmi digitali terrestri con copertura pari al 50% della
popolazione, di godere di un privilegiato metodo di calcolo del superamento del
limite percentuale antitrust al possesso di reti e programmi nazionali, fissato
per tutti al 20%.
Tale limite percentuale viene, infatti, applicato non con
riferimento alle sole reti analogiche (oppure ai soli programmi digitali) come
prevedeva la legge c.d. Maccanico, bensì prendendo a base un insieme
“promiscuo”, composto tanto dalle reti operanti in tecnica analogica, quanto dei
programmi irradiati in tecnica digitale, alla sola condizione che risultino
realizzate le condizioni di cui al d.l. “salva reti” (v. art. 25 co. 8 cit.
legge, ove si sottolinea che i programmi possono “indifferentemente”
essere trasmessi in entrambe le tecniche);
c) l’abrogazione dei precedenti
limiti antitrust fissati dalla legge Maccanico.
36.1 In sostanza, secondo la
ricorrente, la proroga del precedente regime transitorio sarebbe abilmente
“mascherata” ma non per questo meno contraria ai principi
costituzionali.
36.2 Il meccanismo della Legge Gasparri si basa su una
duplice fictio iuris, in forza della quale vengono illegittimamente
equiparate:
a) reti analogiche effettivamente nazionali (come RA1 e Canale 5)
e reti analogiche pseudo–nazionali (come ad es. Rete Capri e Rete A);
b) reti
analogiche che irradiano programmi fruibili dall’intera popolazione nazionale e
programmi irradiati da reti digitali fruibili, come si è detto, al massimo dal
50% della popolazione nazionale.
36.3 L’equiparazione fra reti analogiche
effettivamente nazionali e reti analogiche pseudo-nazionali viene sospettata
d’illegittimità costituzionale per violazione dei principi già affermati da
Corte Cost. n. 420/1994, in relazione agli artt. 41 Cost. (concorrenza) e 21
Cost.
(pluralismo), in quanto l’allargamento ed “annacquamento” della base su
cui calcolare il limite percentuale antitrust del 20%, derivante
dall’equiparazione di emittenti nazionali (RAI 1 o Canale 5 con copertura vicina
al 100%) ad emittenti pseudo-nazionali (Rete A e Rete Capri con copertura pari
al 50% della popolazione) finisce per avvantaggiare i “duopolisti” (RAI e
MEDIASET) presenti nel sistema italiano, a dispetto della necessità di garantire
un’identitità sostanziale di copertura quale presupposto per l’individuazione di
un’emittente nazionale (par. 11 del considerato in diritto).
36.4 Si rileva
che la legge Mammì (l. n. 223/90 art. 3 co. 11) richiedeva che, per aversi
un’emittente nazionale si dovesse raggiungere il 60% della copertura del
territorio nazionale, mentre la legge Maccanico (l.n. 249/1997 che, sul punto,
deve attuazione alla sentenza n. 420/1994
della Corte Cost. prima citata)
richiedeva l’80% del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
36.5. Si
denuncia, quindi, che, con l’art. 25 co. 8 e con l’art. 2 co. 1, lett. i) ed l)
si ritorna alla passata situazione ritenuta costituzionalmente
illegittima.
36.6 Riguardo all’equiparazione fra programmi trasmessi con reti
analogiche e programmi digitali si evidenzia che la copertura del 50% della
popolazione è del tutto teorica, visto che soltanto 200.000 famiglie sarebbero
dotate del decoder (AGCOM Relazione citata al punto 35.10). E, pertanto, si
assume la violazione dei parametri costituzionali su cui agli artt. 3
(ragionevolezza) 21 (pluralismo) e 41 (concorrenza).
37. Quanto poi alle
deduzioni specifiche che riguardano la normativa comunitaria si assume che “il
generale assentimento” (introdotto con i commi 1 e 5 dell’art. 23 della legge
Gasparri), anche in combinato disposto con i commi 8 e 11 dell’art. 25 della
stessa legge (ma le deduzioni vengono estese al salva reti), sia contrario alla
normativa comunitaria ed all’art. 117 co. 1 Cost.
37.1 A questo riguardo si
segnala che il contrasto del ddl AC n. 2175 B (poi divenuto l’attuale l. n.
112/2004) era stato evidenziato anche dalla AGCOM in data 8/1/2004.
37.2 Si
chiede quindi la disapplicazione, per contrasto con la normativa comunitaria,
della legge Gasparri, ciò in via principale, nella parte in cui prevede una
procedura per l’assegnazione delle frequenze non rispondente ai criteri delle
direttive intervenute in materia.
In subordine, si chiede la rimessione alla
Corte Cost. per violazione dell’art. 117 co. 1 Cost.
37.3 Quanto al diritto
comunitario la società appellante richiama le quattro direttive adottate dal
Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea in data 7 marzo 2002.
37.4 Si
tratta della direttiva che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed
i servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/21/CE c.d. direttiva
quadro); della direttiva autorizzazioni 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni
per le reti ed i servizi di comunicazioni
elettronica (c.d. direttive
autorizzazioni); della direttiva 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di
interconnessione alle reti di comunicazione elettronica ed alle risorse
correlate, nonché all’interconnessione delle medesime (c.d. direttiva accesso);
ed, in ultimo, della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale ed ai
diritti degli utenti in materia di reti e di comunicazione elettronica (c.d.
direttiva servizio universale).
37.5 Queste quattro direttive costituiscono –
come è noto – il c.d. nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni
elettroniche ed hanno come tratto caratteristico l’aver assoggettato ad una
disciplina tendenzialmente unitaria tutte le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica, ivi compresi, per quanto qui interessa, le reti ed i servizi
utilizzati per la diffusione vincolare dei programmi sonori e
televisivi.
37.6 In particolare la direttiva 2002/20/CE (direttiva
autorizzazioni) impone agli Stati membri di adottare regimi abilitativi diversi
a seconda che si tratti di consentire l’installazione della rete o la fornitura
di servizi o, invece, di assegnare a singoli operatori l’uso di determinate
frequenze. Mentre la fornitura di una rete e/o di un servizio tecnico
radiotelevisivo deve essere assoggettata ad un regime di semplice autorizzazione
generale (art. 3 co. 2 direttiva) l’uso delle frequenze, invece, può essere
oggetto di provvedimenti individuali.
37.7 La disciplina del sistema
radiotelevisivo italiano si appalesa contraria al diritto comunitario non
soltanto perché non distingue fra fornitura delle reti ed assegnazione delle
frequenze, ma soprattutto perché non assicura che le frequenze siano assegnate
secondo i criteri comunitari generalmente applicabili alle concessioni, ispirati
a garantire la c.d. “concorrenza per il mercato” (per concedere le frequenze
occorre adottare procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie e
l’assegnazione deve avvenire in base a criteri obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati; artt. 5 co. 2 e 7 direttiva, nonché art. 9
direttiva quadro).
37.8 La disciplina contenuta nella legge Gasparri
procrastina una situazione di fatto non rispettosa dei criteri europei, ben
oltre il termine indicato dalle direttive per l’obbligatoria attuazione della
disciplina comunitaria anche riguardo alle concessioni preesistenti cioè oltre
il 25 luglio 2003 (art. 17, co. 1 direttiva 2002/20 CE).
37.9 E’ bensì vero
che la stessa disciplina comunitaria ammette deroghe ma solo quando ciò sia
necessario a tutela del pluralismo informativo (o della diversità culturale o
linguistica).
37.10 La possibilità di derogare alla disciplina comunitaria
non sarebbe, tuttavia, invocabile nella specie perché – come sottolineato dal
Presidente dell’AGCOM nella citata audizione dell’8 gennaio 2004 – la situazione
attualmente vigente in Italia è gravemente lesiva del pluralismo, il che era già
stato sanzionato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 466 del
2002.
37.11 Per di più l’appellante Europa 7 sostiene di avere uno specifico
titolo per dolersi dell’illegittimità comunitaria della disciplina, poiché
mediante la proroga introdotta con la normativa interna si continua a vanificare
il diritto di Europa 7 che, pur avendo ottenuto la concessione, non può operare
perché, a seguire le Amministrazioni appellate, le frequenze oggetto della
concessione rilasciata sono ancora occupate da operatori privi di concessione
(come quelli che eserciscono le c.d. “reti eccedenti”).
37.12 La violazione
dei principi affermati in sede comunitaria impedisce che si dia un esito non
discriminatorio ad una procedura concorsuale legittimamente svoltasi.
38.
L’aspetto d’illegittimità comunitaria ora denunciato, ha, secondo l’appellante,
anche rilevanza costituzionale, non soltanto ai sensi dell’art. 117 co. 1 Cost.
ma anche per contrasto con gli artt. 3, 24, co. 2, 41 co. 1 e 2, 97
Cost..
38.1 Anche questi profili d’illegittimità sarebbero stati
correttamente colti – nel corso di un’audizione parlamentare - dall’AGCOM, là
dove ha osservato come la preclusione dell’ingresso nel mercato televisivo a
soggetti che – come Europa 7 – “nonostante la titolarità di concessioni non
hanno potuto avviare l’effettivo esercizio della radiodiffusione … costituisce
anche una grave ferita all’effettività ed alla pienezza del nostro sistema di
tutela giurisdizionale dei diritti (cfr. audizione AGCOM citata).
38.2. Anche
in precedenza (il 19 dicembre 2002) l’AGCOM aveva posto in evidenza, in una
segnalazione al Parlamento, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/1990, che
la proroga del regime transitorio e l’autorizzazione alle reti eccedenti a
proseguire ulteriormente nella attività, finisce con l’andare a scapito di quei
soggetti che, pur in possesso del titolo concessorio, all’esito di una procedura
selettiva concorsuale, non sono stati tuttavia posti in grado d’esercitare
l’attività economica, non essendo stati immessi nell’uso delle frequenze. Il
perpetuarsi di tale situazione rischia di compromettere la certezza del sistema
delle regole, che governa i meccanismi d selezione competitiva e che guida le
corrette dinamiche di mercato, cristallizzando la struttura duopolistica
venutasi a creare in questi anni (segnalazione AGCOM, AS 247, Boll. AGCM n.
49/2002).
38.3 In sostanza le richiamate disposizioni di legge violano gli
artt. 41 e 97 Cost. nella parte in cui non consentono ad Europa 7 di ottenere il
bene della vita che lo Stato aveva posto in gara, ricorrendo ad un sistema di
evidenza pubblica, che, in un ottica comunitaria, surroga le tradizionali
dinamiche concorrenziali, sostituendo alla competizione nel mercato la
competizione per il mercato (proprio grazie al meccanismo della gara
pubblica).
38.4 Le rilevanti disposizioni della legge Gasparri hanno, invece,
ad alterare sia il buon andamento del procedimento per il rilascio delle
concessioni, sia la relativa fase attuativa, ledendo altresì l’affidamento
legittimamente riposto da Europa 7 nella doverosa, piena
attuazione
dell’esito, ad essa favorevole, di una procedura concorsuale
legittimamente svoltasi (artt. 3, 41 e 97 Cost.).
38.5 Inoltre la pendenza di
questo (e degli altri giudizi instaurati da Europa 7 a seguito della procedura
concorsuale) rende evidente l’incidenza che tali disposizioni esercitano sul
diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale dei propri diritti (art. 24
Cost.), essendo di tutta evidenza – e ben noto alla giurisprudenza
amministrativa – che costituisce eccesso di potere (nella specie “legislativo”)
qualsiasi intervento esterno di un pubblico potere che condizioni l’esito di un
giudizio in corso.
39. Si conclude per la condanna delle Amministrazioni
resistenti al risarcimento dei danni in forma specifica e per equivalente o solo
per equivalente, previa, se necessario disapplicare dei d.l. “salva reti” e
della legge Gasparri, ovvero rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale.
40. Con successiva memoria sono state ulteriormente
specificate le censure d’illegittimità comunitaria e costituzionale (memoria
illustrativa del 7 aprile 2005).
41. Si sono costituite le Amministrazioni
resistenti, controdeducendo su tutti i motivi e chiedendo il rigetto del
ricorso.
DIRITTO
1. La controversia deve essere rimessa alla Corte di
Giustizia delle Comunità Europee competente, ai sensi dell’art. 234 del
Trattato, a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione del
Trattato, e sulla validità ed interpretazione degli atti compiuti dalle
istituzioni della Comunità.
2. L’evoluzione del sistema radiotelevisivo nel
diritto italiano.
2.1 Giova premettere alcuni cenni sull’evoluzione del
sistema radiotelevisivo italiano.
2.2. Fin dal 1923 i servizi di
radiodiffusione o, come si diceva allora, di radiodiffusioni circolari erano
riservati allo Stato (R.D. 27 febbraio 1936 n. 645).
2.3 Dal 1924 entra in
scena, come concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione l’URI,
Unione Radiofonica Italiana, e, dal 1927 l’EIAR, Ente Italiano per le audizioni
radiofoniche.
Nel 1954, con lo sviluppo della televisione, nasce la RAI,
Radio Televisione Italiana (d.p.r. 26 gennaio 1952 n. 180), concessionaria in
esclusiva del servizio.
2.4 Il monopolio statale vive indisturbato fino a
quando, per la prima volta al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni viene
chiesto da una piccola società l’assenso per la realizzazione di un servizio di
radiodiffusione privato, da realizzarsi in alcune regioni.
2.5 Il Ministero
risponde difendendo il monopolio statale, facendo presente di aver concesso alla
RAI l’esclusiva, e, in sostanza, concludendo nel senso di non poter prendere in
esame altre concessioni.
2.6 Venne adito il Consiglio di Stato che, allora,
giudicava in unico grado.
2.7 Con ordinanza del 15 luglio 1959 n. 504 il
Consiglio di Stato rimette gli atti alla Corte Costituzionale (denunciando in
particolare il sospetto d’incostituzionalità degli artt. 1 e 163 del r.d. n. 645
del 1936) al fine di stabilire se il monopolio della RAI fosse compatibile con
l’art. 21 della Cost. italiana che tutela la libertà di manifestazione del
pensiero.
2.8 La prima sentenza della Corte Costituzionale in materia di
monopolio statale fu nel senso del riconoscimento della legittimità del
monopolio statale, facendo riferimento all’art. 43 Cost. (che abilita lo Stato a
riservarsi alcune attività di “preminente interesse generale”) (così Corte Cost.
n. 59/1960).
2.9 La concessione in esclusiva del servizio radiotelevisivo
allo Stato che può svolgerlo in condizioni di “imparzialità, completezza e
continuità su tutto il territorio nazionale”, condizioni di obiettività ritenute
più favorevoli rispetto a quelle assicurabili dai privati, è motivata dalla
Corte Costituzionale con riferimento alla: 1) limitatezza dei canali TV
disponibili
e 2) con la considerazione che i costi ingenti dei mezzi per le
trasmissioni TV che renderebbero l’esercizio di tale attività “privilegio di
pochi”.
2.10 La sentenza in dottrina venne valutata positivamente da chi
rilevò che la libertà di manifestazione del pensiero è qualcosa di diverso
dall’uso dei mezzi che non siano nella disponibilità giuridica di chi voglia
esercitare tale libertà.
2.11 In senso critico si rilevò che la Corte aveva,
in sostanza, eluso il quesito, chiedendosi se il monopolio fosse legittimo ai
sensi dell’art. 43 Cost. non aveva affrontato il problema del suo contrasto con
la libertà di manifestazione del pensiero, risolventesi in libertà dell’uso dei
mezzi attraverso i quali il pensiero può essere diffuso.
2.12 Il problema del
monopolio statale in materia radiotelevisiva si ripropose negli anni settanta,
quando, con l’arrivo delle nuove tecnologie, l’estensione dei ripetitori e la TV
via cavo la Corte Costituzionale venne chiamata nuovamente ad occuparsi della
materia, emettendo le sentenze del 9 e 10 luglio 1974 n. 225 e n. 226.
2.13
Con la prima pronuncia la Corte Costituzionale italiana ebbe a dichiarare
l’incostituzionalità della riserva statale relativamente alla ripetizione in
Italia di programmi radiotelevisivi irradiati da emittenti estere.
2.14 Con
la seconda pronuncia (Corte Cost. n. 226/74) proclamò l’incostituzionalità della
riserva statale per le radiotelevisioni via cavo in ambito locale, introducendo
la possibilità di aprire a privati in questo settore, ma, per le trasmissioni in
ambito nazionale, continuando a mantenere la riserva in favore dello
Stato.
2.15 Nell’ambito nazionale tornava il riferimento alla “limitatezza”
dei canali disponibili, nonché la tesi secondo cui l’attività di radiodiffusione
circolare integra quella situazione di monopolio od oligopolio che, ai sensi
dell’art. 43 Cost., giustifica la riserva allo Stato dell’attività
medesima.
2.16 Tuttavia, con la decisione n. 225/74, la Corte apre ai
ripetitori di programmi irradiati da emittenti estere perché non operano su
bande di frequenza assegnate all’Italia e per evitare forme di “anarchia
nazionale” delle fonti d’informazione; mentre, con la sent. n. 226/74 la Corte
detta i “comandamenti” ai quali il legislatore ordinario deve ispirarsi
legiferando in materia di radiotelevisioni.
2.17 La Corte osserva che va
garantita l’indipendenza del gestore del servizio pubblico dall’esecutivo; la
“parlamentarizzazione” dei poteri d’indirizzo e controllo sulla società
concessionaria, l’obbligo istituzionale d’obiettività gravante sui giornalisti
del servizio pubblico; l’obbligo istituzionale di garantire il pluralismo
informativo e culturale; la limitazione delle entrate pubblicitarie della RAI;
la previsione di un sistema “d’accesso” alla radiotelevisione pubblica in favore
di gruppi politici, religiosi, culturali e comunque socialmente rilevanti; il
riconoscimento del diritto di rettifica.
2.18 A seguito di tale pronuncia
viene approvata la legge 14 aprile 1975 n. 103 contente “nuove norme in materia
di diffusione radiofonica e televisiva” che “parlamentarizza” il servizio TV e
sottrae la RAI all’influenza del governo, aprendola a quel pluralismo interno,
che, nelle sue degenerazioni spartitorie, ha dato luogo al fenomeno della
“lottizzazione” delle cariche dell’azienda di Stato.
2.19 Con una successiva
sentenza, la sent. n. 202 del 1976 la Corte Cost. ebbe poi a dichiarare
l’incostituzionalità del monopolio statale anche per le trasmissioni
radiotelevisive locali via etere, ciò sul presupposto “tecnico” della esistenza,
in ambito locale, di una disponibilità “sufficiente” di frequenze tale da
consentire la libera iniziativa privata, senza pericoli di monopoli e
oligopoli.
2.20 Anche con la sentenza n. 2002 del 1976 viene confermata la
legittimità del monopolio statale sulle trasmissioni via etere in ambito
nazionale, sul presupposto della “limitatezza” dei canali disponibili, dei
rischi di “monopolio” od “oligopolio”, della qualificazione dell’attività come
servizio pubblico. Viene dichiarata l’incostituzionalità delle sanzioni penali
previste per l’esercizio della televisione in ambito locale senza
concessione.
2.21 Tale liberalizzazione, nell’assenza di una disciplina
legislativa sull’assegnazione delle frequenze e nell’errata convinzione del
diritto di tutti a trasmettere liberamente via etere, creava una situazione
definita “far west” dell’etere dalla dottrina; una situazione, in sostanza nella
quale era difficile definire quale fosse l’ambito locale delle trasmissioni
consentite e si
ponevano in atto, mediante le tecniche della c.d.
“interconnessione funzionale”, (consistente nella contemporanea messa in onda di
cassette preregistrate), vere e proprie trasmissioni ultralocali, “mettendo in
collegamento o in rete” più operatori locali.
2.22 Prima della legge 6 agosto
1990 n. 223 la c.d. Legge Mammì che ha ridisegnato il sistema radiotelevisivo
pubblico e privato in Italia operavano, secondo fonti RAI, 4000 emittenti
radiofoniche private, 515 emittenti TV private indipendenti, 182 emittenti TV
private consorziate in circuiti, 12 networks televisivi nazionali, tra reti RAI
e quattro estere.
2.23 Sono gli anni del “caos dell’etere”. Un tentativo
d’interconnessione “strutturale”, con ponti radio, conduce la Corte Cost., con
la sent. n. 148/1981 a ribadire la legittimità del monopolio statale in ambito
nazionale, sempre per il timore dei rischi di concentrazione.
2.24 La Corte
tuttavia sollecita il legislatore ad emanare una disciplina antitrust.
2.25
Nell’ottobre del 1984 i i Pretori di alcune città (Torino, Roma, Pescara)
dispongono il sequestro penale di alcuni impianti che operavano in
interconnessione funzionale assumendo la violazione della riserva statale.
Le
emittenti interessate decidono il black out totale delle trasmissioni. Il
legislatore interviene con il d.l. 20 ottobre 1984 n. 694 poi conv. in l. 4
febbraio 1985 n. 10, che riconosce l’esistenza di un sistema televisivo “misto”,
prevedendo un piano d’assegnazione delle frequenze e
consentendo, nelle more
dell’approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo, di
proseguire l’esercizio in abito nazionale alle emittenti che lo avevano iniziato
in via di fatto, ritenendo l’attività liberalizzata.
2.26 La situazione
determinata dalla l. n. 10 del 1985 andrà avanti fino al 1990. In tale
situazione “transitoria” la Corte Costituzionale, investita nuovamente del
problema, salva, stante il carattere provvisorio della disciplina, la l.
n.10/1985 da nuovi sospetti d’incostituzionalità, dettando, tuttavia, un
“decalogo” per il pluralismo futuro (Corte Cost. n. 826/1988).
2.27 La Corte,
in tale importante sentenza, sostanzialmente torna sulla necessità di una legge
antitrust, già evocate nella sentenza n. 148/1981, notando tuttavia che
“l’evoluzione della situazione di fatto ha dimostrato ampiamente che il rischio
d’oligopolio paventato dalla Corte si è trasformato in realtà”, e che la futura
legge “non potrà non contenere limiti e cautele finalizzati ad impedire la
formazione di posizioni dominanti lesive del pluralismo (art.21 Cost.)”.
2.28
La Corte, assolvendo la legge n. 10/1985 per la sua provvisorietà nota: “se
l’approvazione della nuova legge dovesse tardare oltre ogni ragionevole limite
temporale, la disciplina impugnata … non potrebbe più considerarsi provvisoria
ed assumerebbe carattere definitivo: sicché questa Corte, nuovamente investita
della questione, non potrebbe non effettuare una diversa valutazione con le
relative conseguenze”. Di qui l’intervento del legislatore.
2.29 Il sistema
“misto” radiotelevisivo si realizza in Italia, con la l. n. 223 del 1990 (legge
Mammì). Si tratta di una normativa che si innesta tuttavia, su una situazione di
fatto preesistente connotata dalla presenza di oligopoli privati e della
concessoria pubblica della radiotelevisione.
2.30 La legge Mammì istituisce
il Garante per la radiodiffusione e l’editoria, che assume, nell’ambito del
sistema radiotelevisivo, una posizione centrale. La legge inoltre stabilisce
alcuni limiti antitrust prevedendo un divieto di essere titolari di più di tre
reti TV su scala nazionale (art. 15).
2.31 Nel 1994, innanzi al Tar del
Lazio, viene sollevata la questione di costituzionalità relativa all’art. 15
della legge n. 223/1990, che la Corte Cost. decide con sent. n. 420/1994
dichiarando l’incostituzionalità della legge Mammì nella parte in cui consente
ad un solo soggetto di possedere fino a tre reti televisive su un totale di
dodici pianificate. La Corte tuttavia lascia in vita la disposizione transitoria
del d.l. n. 323 del 1993 che consentiva alle emittenti fino ad allora operanti
di continuare per un triennio e cioè fino all’agosto del 1996.
2.32 La Corte
in definitiva, nel dichiarare l’incostituzionalità della normativa sul duopolio
nota come l. Mammì non ha voluto determinare un “vuoto” normativo per consentire
l’intervento “razionale” e “discrezionale” del legislatore. Spetterà quindi al
legislatore emanare una nuova disciplina del settore “riducendo il limite
numerico delle reti concedibili ad uno stesso soggetto ovvero ampliando, ove
l’evoluzione tecnologica lo renda possibile, il numero delle reti
complessivamente consentibili”. Spetterà al legislatore, in sostanza, superare
il duopolio RAI-FININVEST, affermatosi nel corso del tempo per effetto delle
vicende fino ad ora ricordate.
2.33 Si arriva quindi alla legge n. 249 del
1997 (legge c.d Maccanico) che ha dettato la nuova disciplina del sistema
radiotelevisivo, in ossequio alla citata sentenza della Corte Cost. n. 420/1994
prevedendo più ristretti limiti concentrativi rispetto a quelli previsti
dall’art. 15 l. n. 223/1990.
2.34 La legge n. 249/1997 ha, infatti, vietato
ad uno stesso soggetto di essere titolare di concessioni che consentano di
irradiare più del 20 per cento delle reti televisive in ambito nazionale su
frequenze terrestri sulla base del piano nazionale d’assegnazione delle
frequenze (art. 2 comma 6). Relativamente alle reti televisive nazionali su
frequenze terrestri che trasmettono in forma codificata, la legge ha previsto
che un soggetto non possa ottenere più di una concessione televisiva (art. 3,
comma 11).
2.35 La legge – e questo è punto decisivo – ha anche introdotto
una disciplina transitoria delle reti televisive nazionali esistenti, eccedenti
i predetti limiti concentrativi, stabilendo che dette reti potevano continuare a
trasmettere in via transitoria, dopo il 30 aprile 1998, nel rispetto degli
obblighi previsti per le emittenti concessionarie, a condizione che le
trasmissioni fossero effettuate simultaneamente su satellite o cavo (art. 3
comma 6).
2.36 La legge ha poi affidato all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (subentrata al vecchio Garante) la fissazione del termine entro il
quale, in relazione all’effettivo e congruo sviluppo dell’utenza dei programmi
via cavo o via satellite le predette reti eccedenti avrebbero
dovuto
trasmettere programmi esclusivamente su satellite o cavo, abbandonando le
frequenze terrestri (art. 3 co. 7).
2.37 I principali provvedimenti attuativi
della l. n. 249/1997 sono il Piano nazionale delle frequenze approvato con
delibera n. 68/98 dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il
regolamento n. 78/98 della stessa Autorità relativo ai requisiti ed alle
modalità per il rilascio delle concessioni televisive su frequenze terrestri in
tecnica analogica.
2.38 La legge n. 249/97 prevedeva che il piano indicasse
il numero massimo delle reti televisive nazionali assentibili, tutte di identica
copertura, ciascuna rete dovendo coprire almeno l’80% del territorio italiano e
tutti i capoluoghi di provincia.
2.39 Il Piano ha individuato 11 reti
televisive a copertura nazionale da assegnare alle emittenti nazionali. Su tale
numero era calcolato il 20 per cento – limite antitrust – pari a due reti. Delle
11 reti tre erano assegnate per legge al servizio pubblico radiotelevisivo ed
otto reti private a copertura nazionale erano assentibili ad emittenti privati a
mezzo di gara.
2.40 Il regolamento n. 78/98 ha stabilito le modalità di
rilascio delle concessioni televisive private su frequenze terrestri in tecnica
analogica.
2.41 Tale regolamento prevedeva, all’art. 9, che la fase di
valutazione e comparazione delle domande di concessione fosse affidata ad
un’apposita Commissione nominata dal Ministro delle comunicazioni sulla base di
un elenco di esperti indicato dalla stessa Autorità. Le aree di valutazione
delle domande di concessione erano:
a) qualità dei programmi;
b) piano
d’impresa, investimenti, sviluppo della rete;
c) occupazione;
d)
esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori.
2.42 La
predeterminazione dei punteggi minimi e massimi conseguibili nelle citate aree
di valutazione, nonché l’individuazione degli elementi relativi a ciascun’area,
veniva effettuata dal disciplinare di gara, previsto dall’art. 1, co. 6 lett. c)
n. 6) della l. n. 249/1997 ed approvato dal Ministro delle comunicazioni con
decreto 8/3/99 su proposta dell’Autorità.
2.43 Il disciplinare di gara
prevedeva che le concessioni fossero rilasciate nel rispetto del numero di reti
individuate dal Piano nazionale d’assegnazione delle frequenze e nel rispetto
dei limiti anticoncentrativi stabiliti dalla ripetuta legge n. 249/97.
2.44
In data 28 luglio 1999, sulla base della graduatoria approvata dalla
Commissione, furono rilasciate le seguenti concessioni nazionali: Canale 5,
ITALIA 1, TELE+BIANCO, TMC, TMC2, EUROPA 7, ELEFANTE TELEMARKET.
2.45 Alle
emittenti RETEQUATTRO e TELE+NERO la concessione non fu rilasciata perché
eccedevano i limiti concentrativi.
Peraltro esse hanno continuato ad esercire
le reti terrestri in via transitoria, ciò autorizzando la legge.
2.46 In
sostanza le emittenti non hanno maturato, non avendo ottenuto la concessione, il
diritto d’installare ed esercire reti nazionali ma, ciononostante continuano a
farlo, essendo state censite ai sensi dell’art. 32 della l. n. 223/1990.
2.47
Emittenti come Europa 7, invece, pur avendo ottenuto la concessione, non essendo
nella condizione di esercire una rete all’atto di presentazione della domanda di
connessione, ma essendo nuovi entranti, che non possiedono una rete d’impianti
in esercizio, attendevano l’assegnazione
delle frequenze.
2.48 La
concessione rilasciata ad Europa 7 individua le caratteristiche tecniche di
irradiazione ma non assegna frequenze.
2.49 I canali, secondo l’Autorità,
sarebbero stati determinati successivamente, al momento dell’attuazione del
piano delle frequenze (così memoria dell’Avvocatura pag. 9 e ss.). Il piano
tuttavia, secondo le Amministrazioni resistenti, non si rivelava di facile
attuazione per effetto di alcune controversie giudiziarie sui dinieghi di
concessione (Rete Mia, Rete Capri, Rete A).
2.50 Su questo quadro si
inserivano la legge n. 66 del 2001 e la legge n. 112 del 2004 quest’ultima
adottata a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 466/2002, che fissava al
31/12/2003 il termine improrogabile per il trasferimento delle reti eccedenti
dell’etere al cavo o al satellite.
2.51 Tale normativa, nota come Legge
Gasparri, dal nome del Ministro proponente, ha finito con il prolungare ancora
una volta, attraverso il meccanismo del generale assentimento (art. 23 co. 1 e
co. 5 l. 112/2004), la possibilità per le emittenti esercenti reti “eccedenti” i
limiti anticoncentrativi di non liberare le frequenze da riassegnare ai soggetti
titolari di concessioni vinte a seguito di gara. La normativa europea
rilevante.
3. Va ora esaminata la normativa europea di settore. In primo
luogo va ricordato che il principio del pluralismo delle fonti d’informazione è
il cardine della politica europea delle comunicazioni di massa e che si tratta
di un principio non certo estraneo al diritto comunitario: infatti esso è
contenuto nell’art. 10 della CEDU secondo cui “1. Ogni persona ha diritto alla
libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà
di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte
delle autorità pubbliche e senza riguardo alla nazionalità. Il presente articolo
non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le
imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. 2. L’esercizio di queste
libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere subordinato a
determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e
costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza
nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei
disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione
della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di
informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere
giudiziario”.
3.2 Tale articolo della CEDU fa parte integrante dei principi
generali del diritto comunitario, essendo richiamato dall’art. 6 comma 2 del
Trattato sull’Unione Europea, che sancisce “l’Unione rispetta i diritti
fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950 e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati
membri”.
3.3 La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto
un’interpretazione dell’art. 10 CEDU tale da ricercare l’importanza della
libertà di ognuno di ricevere il più possibile un’informazione pluralistica e
non condizionata dalla presenza di posizioni dominanti.
In particolare nella
sentenza Information-sverein Lentia c. Austria del 24 novembre 1993 la Corte di
Strasburgo ha statuito che la tutela del diritto all’informazione può essere
garantita dagli Stati membri esclusivamente qualora il sistema radiotelevisivo
si basi sul principio pluralistico, del quale lo Stato è “ultimate guarantor”.
Il principio pluralistico -poi- nelle tradizioni costituzionali degli Stati
membri (ivi compresa l’Italia) va distinto in “pluralismo interno” e “pluralismo
esterno” il primo inteso quale complesso di obblighi volti a garantire l’accesso
alle
reti, il secondo volto a garantire la presenza di una pluralità di
operatori sul mercato.
3.4 Il principio del pluralismo assume – poi la Corte
di Strasburgo – un particolare significato in relazione all’attività delle
imprese radiotelevisive, considerata l’ampia diffusione dei loro programmi
(sentenze Jersild del 23 settembre 1994 e Piermont del 27 aprile 1995).
3.5
Va citata altresì la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa sul pluralismo (n.1/99) che nel preambolo, rileva che “l’esistenza di
una molteplicità di “Media-outlets” (fornitori di servizi di comunicazione
commerciale), autonomi ed indipendenti, a livelli diversi, nazionale, regionale
e locale generalmente aumenta (enhances) il pluralismo e la democrazia”. Su tale
premessa si raccomanda agli Stati membri di adottare misure per promuovere il
pluralismo nei media. In particolare, sotto la rubrica “Regulation of ownership:
broadcasting and the press”, sottolinea la necessità che gli Stati adottino una
normativa finalizzata a prevenire o
reprimere concentrazioni che possano
mettere a repentaglio il pluralismo dell’informazione a livello nazionale,
regionale o locale.
3.6 La Risoluzione più in dettaglio, chiede agli Stati di
introdurre una disciplina in termini di soglie finanziarie volta a limitare
l’influenza che un singolo operatore o un gruppo può esercitare in uno o più
mezzi di comunicazione. Tali soglie, procede la Risoluzione, possono riferirsi
alla quota massima di audience ovvero possono essere basate sulle risorse
raccolte dal singolo operatore nel mercato di riferimento. La risoluzione non
prende in considerazione il numero dei canali controllati da un singolo
soggetto, ciò perché tale criterio potrebbe essere del tutto insufficiente
rispetto ad un effettivo ampliamento delle risorse disponibili ottenuto
grazie
all’uso di sistemi di diffusione di programmi alternativi all’etere
terrestre (quali il satellite, il cavo) o sistemi di compressione digitale del
segnale anche diffuso via etere terrestre (digitale terrestre).
3.7 La
Risoluzione non è un testo normativo, ma può assumere, come in effetti assume,
rilevanza ai fini dell’interpretazione dell’art. 10 CEDU.
3.8 Altra
disposizione rilevante è l’art. 11, co. 2 della Carta europea dei diritti
fondamentali secondo cui “La libertà dei media ed il loro pluralismo sono
rispettati”. Tale testo può considerarsi avente valore ricognitivo delle
tradizioni costituzionali degli Stati membri e la sua
violazione è un
illecito comunitario ai sensi dell’art. 7 del Trattato sull’Unione
Europea.
3.9 In questo senso si è espresso il Parlamento Europeo nella
risoluzione del 15 gennaio 2003 “Rapporto sullo stato dei diritti umani in
Europa” nonché nella più recente Risoluzione dell’aprile 2004 sui rischi di
violazione, nell’UE, e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e
d’informazione (art. 11, co. 2 della Carta dei diritti fondamentali).
3.10
Naturalmente il principio pluralistico deve essere “contestualizzato” e
“relativizzato” alla luce della realtà tecnologiche e della consistenza dei
mercati, dovendo tuttavia risolversi nella garanzia del pluralismo interno ed
esterno.
A questo proposito va rilevato che la tendenza della legislazione,
nel decennio scorso, era a dare rilevanza al solo numero dei canali o alla quota
di proprietà, mentre attualmente rilevano parametri diversi, quali le risorse
controllate da un singolo soggetto, l’audience ecc..
3.11 La Comunità ha sin
dai suoi primi interventi riservato sempre attenzione al fenomeno delle
trasmissioni radiotelevisive, prima con la dir. 89/552/CE considerando le stesse
un “servizio” ai sensi del Trattato, del quale garantire la “libera
circolazione” e la “libertà di prestazione”; poi occupandosi di tutelare la
libera circolazione dei “servizi criptati” (dir. 98/84/CE).
3.12 Alla luce
della considerazione dell’attività di trasmissione radiotelevisiva come
“servizio” non v’è dubbio che gli Stati membri nel rilasciare le concessioni
all’uso dell’etere debbano rispettare puntualmente i principi del Trattato come
“riconosciute” nella “comunicazione interpretativa” della Commissione del 29
aprile 2000 assegnando le stesse secondo regole che assicurino, parimenti, non
discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, criteri certi, obiettivi e
predeterminati d’assegnazione, adeguatezza e proporzionalità agli scopi
conseguiti, rispetto dei diritti dei singoli.
3.13 Tali criteri sono stati in
sostanza “ribaditi” dall’art. 9 co. 1 della direttiva del Parlamento Europeo che
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica ove prevede che “Gli Stati membri provvedono alla gestione
efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai
sensi dell’art. 8. Essi garantiscono che l’allocazione e l’assegnazione di tali
radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano
fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
3.14 Gli obiettivi generali sono legati al raggruppamento di
una concorrenza effettiva e le autorità nazionali sono tenute ad assicurare una
regolamentazione tecnologicamente neutrale (art. 8 direttiva 7.3.2002 n.
2002/21/CE c.d. direttiva quadro).
3.15 Quando gli Stati membri limitano i
diritti d’uso da concedere per le frequenze radio solo in numero limitato,
rispettano sempre criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e
non discriminatori (art. 7 direttiva 7.3.2002 n. 2002/20/CE, c.d. direttiva
autorizzazioni).
3.16 In ultimo, anche se ai sensi dell’art. 5 della
direttiva 7.3.2002 n. 2002/20/CE sono “fatti salvi criteri e procedure specifici
adottati dagli Stati membri per concedere i diritti d’uso delle frequenze radio
ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo” si chiarisce che
ciò deve avvenire “sempre” per il conseguimento di “obiettivi d’interesse
generale N.R.G. 10395/2004 50 conformemente alla normativa comunitaria” e che
tali diritti “sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non
discriminatorie”.
3.17 L’adeguamento alla direttiva autorizzazioni sarebbe
dovuto avvenire entro il 24 luglio 2003 (art. 17), la proroga di autorizzazioni
preesistenti può avvenire “a condizione di non ledere i diritti di cui godono
altre imprese in forza della normativa comunitaria (art. 17 co. 2).
3.18
Quanto poi alla Legge Gasparri va richiamata la recente analisi che di essa è
stata fornita dalla “European Commission for Democracy through law” o “Venice
Commission”, con opinione del 13/6/2005 che si è soffermata analiticamente
sull’impianto della legislazione ed in particolare sull’utilizzo del SIC
(sistema integrato di comunicazione) come criterio per l’individuazione del
mercato rilevante, quanto meno allo stadio attuale dell’evoluzione tecnologica
(criterio che viene dalla Commissione ritenuto non adeguato a creare condizioni
di effettiva concorrenzialità).
3.19 In tale documento si ricorda che la
Commissione europea in un numero rilevante di casi antitrust che riguardavano il
settore dei “media” ha distinto fra mercati differenti (Pay-TV e televisione via
etere sono stati considerati distintamente) e questo sulla base della diversità
delle aspettative reddituali e della tipologia di servizi resi dagli operatori.
Ciò si ritiene contrastare con il “pluralismo esterno” in quanto consente il
perpetuarsi di una situazione sostanziale duopolio (pagg. 22-23 dell’opinione
citata). La rilevanza e la serietà delle questioni pregiudiziali
comunitarie.
4. Ciò premesso, analizzata l’evoluzione del diritto italiano e
del diritto comunitario in materia di sistema radiotelevisivo, ci si deve
brevemente soffermare sulla rilevanza e sulla serietà delle questioni
pregiudiziali ipotizzabili nella presente controversia sulla compatibilità della
normativa italiana, sin dalla l. n. 249/1997, con i principi sopra individuati e
le norme del diritto comunitario primario e derivato.
4.1 In primo luogo il
Collegio ritiene che la controversia sia di giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004,
trattandosi di una controversia su una concessione, rilasciata in materia di
telecomunicazioni (art. 5 l. n. 1034/1971 e 33 co. 1 d.lgs n. 80/1998 come
sostituito dall’art. 7 l. n. 205/2000 e “riscritto” da Corte Cost. n.
204/2004).
4.2 Tale controversia poi, riguardando una concessione già
rilasciata, ha ad oggetto nella prospettazione, una situazione giuridica
soggettiva correlata al potere amministrativo (Corte Cost. n. 204/2004), avendo
l’AGCOM (come chiarito al punto 15 della narrativa in fatto) rilasciato una
concessione alla società appellante per “l’installazione e l’esercizio di una
rete d’impianti di radiodiffusione televisiva a copertura nazionale”, senza
tuttavia assegnare specifiche frequenze, nonostante la gara fosse svolta, come è
ovvio, per ottenere l’effettivo esercizio di impianti radiotelevisivi su
frequenze terrestri (ed è tale “anomala” situazione che si chiede di valutare a
fini risarcitori). Tale controversia spetta alla giurisdizione del giudice
amministrativo in forza dei disposti normativi prima citati.
4.3 La
controversia ha ad oggetto una domanda risarcitoria, sia in forma specifica che
per equivalente, ma il Collegio, rilevato che la controversia pende in appello e
che sono state evocate solo le Amministrazioni, e non i titolari delle “reti
eccedenti” che, indubitabilmente, sarebbero incisi da una statuizione di
condanna in forma specifica ritiene di doversi limitare a conoscere dell’unica
domanda allo stato procedibile ossia la domanda di risarcimento per equivalente
(riservando al prosieguo ogni ulteriore provvedimento in merito alla azione di
reintegra in forma specifica).
4.4 Quanto alla domanda di risarcimento danni
per equivalente, essa è stata proposta nei termini già esposti nella narrativa
in fatto ai punti 33.6 e seguenti, a partire dall’anno 2000 e fino alla data
odierna, con diversa quantificazione a seconda che il Consiglio di Stato ritenga
accoglibile o meno (nel merito) la domanda di reintegra in forma specifica (o di
adempimento mediante assegnazione delle frequenze).
4.5 La mancata
assegnazione delle frequenze al vincitore della gara per il rilascio delle
concessioni radiotelevisive ai sensi della legge Maccanico è stata determinata
da fattori essenzialmente normativi, ripercorsi tutti nella parte in diritto
dell’ordinanza, dedicata all’evoluzione del sistema radiotelevisivo nel diritto
italiano (parte in diritto, numeri 2 e ss.). In particolare si deve considerare
che l’art. 3 della l. n. 249/1997 consentiva agli “occupanti di fatto” delle
frequenze radio, legittimati ad operare in base alla disciplina antecedente la
legge Mammì (l. n. 223/90), dichiarata incostituzionale con la sentenza Corte
Cost. n. 420/1994 (che tuttavia aveva lasciato in vita la disciplina transitoria
del d.l. n. 323 del 1993), di continuare a trasmettere fino al rilascio delle
nuove concessioni ovvero alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30
aprile 1998” termine tuttavia derogabile dall’Autorità, in caso di complessità
del piano d’assegnazione delle frequenze, senza superare il 30 aprile 1999 (art.
3 co. 2 N.R.G. 10395/2004 53 l. n. 249/1997) termine poi ancora posticipato di
nove mesi dall’art. 1 l. 30 aprile 1998 n. 122.
4.6 La stessa legge
Maccanico, all’art. 3 co. 7, consentiva la prosecuzione di tali trasmissioni di
fatto praticamente rimettendo all’Autorità la fissazione di un termine finale,
alla sola condizione che le trasmissioni fossero effettuate contemporaneamente
su frequenze terrestri e via satellite o via cavo.
4.7 Tale situazione veniva
dichiarata incostituzionale dalla Corte Cost. con la sentenza n. 466 del 2002
fissando la data, improrogabile, del 31.12.2003 entro la quale i programmi
irradiati dalle reti eccedenti avrebbero dovuto essere trasmessi solo via
satellite o via cavo (con liberazione delle frequenze da assegnare
all’appellante).
4.8 Il termine posto dalla Corte Cost. tuttavia non veniva
rispettato, a seguito dell’intervento del legislatore di cui all’art. 1 d.l. n.
352/2003 (conv. in l. n. 43/2004) che prorogava l’esercizio dalle reti eccedenti
fino allo svolgimento di una indagine dell’AGCOM sullo sviluppo delle reti
digitali terrestri e poi per l’intervento della Legge Gasparri (l. n. 112/2004)
che, all’art. 23 co. 5, prevede la seguente disposizione “a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete
televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente
l’attività di diffusione televisiva in virtù del titolo concessorio ovvero per
il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere
raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del
bacino locale”; disposizione per effetto della quale si “consolida” il fenomeno
di occupazione di fatto più volte stigmatizzato dalla Corte Costituzionale
italiana.
4.9. Giova rilevare che la domanda di risarcimento danni per
equivalente, alla luce del diritto interno, non sarebbe fondata, quantomeno fino
al 31.12.2003, avendo la Corte Cost., con la sentenza n. 466 del 2002,
“legittimato” fino a tale data il periodo transitorio previsto dalla legge n.
249/1997 (legge Maccanico).
4.10 Per i danni subiti in conseguenza della
mancata attribuzione delle frequenze, nel periodo dal 2000 al 31.12.2003,
residua, quindi, solo la possibilità di una verifica della compatibilità
comunitaria della disciplina di cui alla l. n. 249/1997.
4.11 Giova
puntualmente richiamare il principio secondo cui una volta pronunciatasi la
Corte Costituzionale di uno Stato membro, non deve ritenersi improprio che lo
scrutinio su di una legge possa essere effettuato anche dalla Corte di Giustizia
delle Comunità Europee, per verificare eventuali contrasti con il diritto
comunitario.
4.12 Il diritto comunitario ed il diritto nazionale, infatti,
pur convergendo l’operato delle Corti nella creazione di un patrimonio
costituzionale comune, proprio di un ordinamento multi-livello, riposano su
differenti norme fondamentali. Tali norme formano distinti sistemi giuridici,
anche se integrati. Da ciò deriva che l’accertamento di un eventuale contrasto
“originario” della legge Maccanico (l. n. 249/1997) con il diritto comunitario
non è precluso dal giudicato costituzionale, né potrebbe mai esserlo, altro e
distinto essendo lo spazio d’apprezzamento del giudice comunitario, che usa i
parametri normativi suoi propri, concorrenti con quelli delle costituzioni
interne, nel dar vita all’ordinamento giuridico comune.
4.13 A sua volta il
diritto comunitario non è solo un diritto sovranazionale che vincola solo gli
Stati, a cui il diritto interno si adegua ma è un diritto interno comune, che si
indirizza ai cittadini ed alle imprese, ed opera, con la disapplicazione e/o
previa uniforme interpretazione garantita dalla Corte di Giustizia CE,
sostituendosi ai diritti nazionali. In ciò il diritto comunitario trova la sua
radice nelle tradizioni costituzionali comuni (art. 6 Tr. Union), nel
“patrimonio costituzionale europeo”, per fondare autonome situazioni giuridiche
soggettive, di rilevanza comunitaria, azionabili nei diversi fori.
4.14
Occorre, quindi, anche in considerazione del fatto che lo stesso appellante ha
chiesto la disapplicazione della disciplina nazionale che la lede, ed ha poi,
con memoria del 7 aprile 2005, formulato questioni pregiudiziali,
prioritariamente rispetto alle questioni di costituzionalità (pur sollevate
dall’appellante, incidenti solo su una parte della domanda – i danni lamentati
successivamente al 31.12.2003, data fissata da Corte Cost. n. 466/2002 per la
cessazione del periodo “transitorio” di continuazione dell’esercizio delle reti
eccedenti – e sulle quali il collegio si riserva di ritornare nel prosieguo del
giudizio) formulare i seguenti quesiti pregiudiziali relative alla dubbia
interpretazione del diritto comunitario:
1) se l’art. 10 CEDU, come
richiamato dall’art. 6 del Trattato sull’Unione garantisca il pluralismo
informativo esterno nel settore radiotelevisivo, con ciò obbligando gli Stati
membri a garantire un pluralismo effettivo ed una concorrenza effettiva, nel
settore, basata su un sistema antitrust che, in relazione allo sviluppo
tecnologico garantisca accesso alle reti e pluralità degli operatori, senza
possibilità di ritenere legittimi assetti duopolistici del mercato;
2) se le
disposizioni del Trattato CE che garantiscono la libertà di prestazioni di
servizi e la concorrenza, nell’interpretazione datane dalla Commissione con la
comunicazione interpretativa del 29 aprile 2000 sulle concessioni nel diritto
comunitario, esigono principi di affidamento delle concessioni capaci di
assicurare un trattamento non discriminatorio, paritario, nonché trasparenza,
proporzionalità e rispetto dei diritti dei singoli e se, con tali disposizioni e
principi del Trattato contrastino le disposizioni del diritto italiano di cui
all’art. 3, co. 7 l. n. 249/1997, di cui all’art. 1 del d.l. 24.12.2003 n. 352
conv. in l. n. 112/2004 (legge Gasparri) in quanto hanno consentito a soggetti
esercenti reti radiotelevisive “eccedenti” i limiti antitrust, di continuare
ininterrottamente ad esercitare la loro attività escludendo operatori come la
società appellante che, pur in possesso della relativa concessione, assegnata a
seguito di regolare procedura competitiva, non hanno potuto svolgere l’attività
concessionata per mancata assegnazione di frequenze (dovuta alla loro
insufficienza o scarsità, determinata dalla anzidetta prosecuzione
dell’esercizio da parte dei titolari delle c.d. reti eccedenti);
3) se, a
decorrere dal 25 luglio 2003, l’art. 17 della direttiva 2002/20/CE (direttiva
autorizzazioni) imponesse l’efficacia diretta di tale direttiva nell’ordinamento
interno ed imponesse l’obbligo, allo Stato membro che avesse rilasciato
concessioni per l’attività di radio diffusione televisiva (comprensive del
diritto d’installare reti o di fornire servizi di comunicazione elettronica o
diritto all’uso di frequenze), di allinearle alla disciplina comunitaria e se
tale obbligo dovesse comportare la necessità di effettivamente assegnare le
frequenze necessarie per svolgere l’attività;
4) se l’art. 9 della direttiva
2002/21/CE direttiva quadro e l’art. 5 della direttiva autorizzazioni prevedendo
procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie (art. 5) svolte in base a
criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali (art. 9)
siano in contrasto con un regime di generale assentimento, previsto dal diritto
nazionale (art. 23 co. 5 l. 112/2004), che, consentendo la prosecuzione delle
“c.d. reti eccedenti” non selezionate a mezzo gare finisce per ledere i diritti
di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria (art. 17 co. 2
direttiva 7.3.2002 n. 2002/20/CE c.d. direttive autorizzazioni), le quali, pur
vincitrici di procedure competitive si vedono preclusa la possibilità di
operare;
5) se l’art. 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l’art.
5, par. 2, co. 2 e 7 par. 3, direttiva 2002/20/CE (autorizzazioni) e 4 della
direttiva 2002/77/CE imponessero agli Stati membri di far cessare, quantomeno a
decorrere dal 25 luglio 2003 (v. art. 17 direttiva autorizzazioni) una
situazione di occupazione di fatto delle frequenze (esercizio d’impianti senza
concessioni o autorizzazioni rilasciate a seguito di comparazione degli
aspiranti) con riferimento all’attività di radiodiffusione televisiva, quale
quella svolta, così non consentendo uno svolgimento di tale attività al di fuori
di qualsiasi corretta pianificazione dell’etere ed al di fuori di ogni logica di
incremento del pluralismo oltre che in contraddizione con le stesse concessioni
assegnate dallo Stato membro all’esito di una procedura pubblica;
6) se la
deroga prevista dell’art. 5, par. 2, co. 2 direttiva 2002/20/CE (direttiva
autorizzazioni) e dell’art. 4 direttiva 2002/77/CE fosse e sia invocabile dallo
Stato membro solo a tutela del pluralismo informativo e per garantire la tutela
della diversità culturale o linguistica e non a favore degli esercenti di reti
eccedenti i limiti antitrust già previsto dalla normativa nazionale;
7) se,
per avvalersi della deroga di cui all’art. 5 direttiva 2002/20/CE lo Stato
membro debba indicare quali sono gli obiettivi effettivamente perseguiti con la
normativa derogatoria nazionale;
8) se, tale deroga possa applicarsi al di
fuori del caso dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI
in Italia) anche a favore di operatori privati non vincitori di procedure
competitive ed a danno di imprese che abbiano invece regolarmente visto
assentita una concessione a seguito di gara;
9) se, ancora, il quadro di
regole derivanti dal diritto comunitario dei Trattati e derivato, improntato a
garantire una concorrenza effettiva (workable competition) anche nel settore del
mercato radiotelevisivo, non avrebbe dovuto imporre al legislatore nazionale di
evitare la sovrapposizione della proroga del vecchio regime transitorio analogo
collegata all’avvio del c.d. digitale terrestre, poiché solo nel caso del c.d.
switch-off delle trasmissioni analogiche (con il conseguente passaggio
generalizzato al digitale) sarebbe possibile riallocare frequenze liberate per
vari usi, mentre, nel caso del mero avvio del processo di transizione al
digitale terrestre, si rischia di ulteriormente aggravare la scarsità delle
frequenze disponibili, dovuta alla trasmissione analogica e digitale in
parallelo (simulcast);
10) se, in ultimo, la tutela del pluralismo delle
fonti d’informazione e della concorrenza nel settore radiotelevisivo garantita
dal diritto europeo sia assicurata da una disciplina nazionale – come la l. n.
112/2004 – che prevede un nuovo limite del 20 per cento delle risorse, collegato
ad un nuovo paniere (il c.d. SIC: art. 2 lett. 9; art. 15 l. n. 112/2004) molto
ampio che include anche attività che non hanno impatto sul pluralismo delle
fonti d’informazioni, mentre il “mercato rilevante” nel diritto antitrust è
costruito normalmente differenziando i mercati, nel settore radiotelevisivo,
perfino distinguendo fra pay-tv e televisioni non a pagamento che opera via
etere (si vedano inter alios i casi della Commissione NO. COMP/JV. 37-
BSKYB/Kirch Pay TV Regulation (EEC) NO. 4064/89 Merger Procedure 21/03/2000 e
NO. COMP/M.2876-NEWSCORP-TELEPIU’ Regulation (EEC) NO. 4064/89 Merger Procedure
2/4/2003).
Da quanto esposto consegue la sospensione del giudizio e la
trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee ai sensi
dell’art. 234 del Trattato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
rimette alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in via pregiudiziale, le
questioni interpretative indicate al punto 4.14 (da n. 1 a n. 10) della
motivazione in diritto della presente ordinanza e sospende il giudizio
in
attesa della pronuncia della Corte.
Riserva ogni altra pronuncia
all’esito della definizione delle questioni pregiudiziali.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma, il 19 aprile 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI
- nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE
Presidente
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE
Consigliere
Francesco D’OTTAVI Consigliere
Giancarlo MONTEDORO Consigliere
Est.
Presidente
Consigliere
Segretario
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
il.....................................
(Art. 55, L.27/4/1982,
n.186)
Il Direttore della Sezione
CONSIGLIO DI STATO
In Sede
Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì ...................................
copia conforme alla presente è stata trasmessa al
Ministero............................................ a norma dell'art. 87 del
Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della
Segreteria